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LA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA E LA VALIDITÀ DELLE SUE ORDINANZE E SENTENZE NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ IN VIA INCIDENTALE: YULHMA V. BALDERAS ORTIZ.

LA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA E LA VALIDITÀ DELLE SUE ORDINANZE E SENTENZE NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ IN VIA INCIDENTALE

di Avv. Yulhma V. Balderas Ortiz
Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Trascorso il termine per la costituzione e l’intervento dei soggetti autorizzati, il Presidente della Corte costituzionale italiana nomina un giudice per la istruzione e la relazione⌊1⌋. L’eventuale istruttoria può comportare l’audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, ad esempio, sul segreto di Stato, il richiamo di atti o documenti ⌊2⌋. Rappresenta, poi, una evenienza alquanto rara la possibilità che la Corte disponga con ordinanza ⌊3⌋ interlocutoria i mezzi istruttori che ritiene opportuni, stabilendo allora i termini e i modi per l’esecuzione ⌊4⌋.

In seguito alla chiusura ⌊5⌋ dell’istruttoria il Presidente convoca la Corte per la discussione⌊6⌋. Nella prassi, la convocazione della Corte viene fatta dal Presidente contestualmente alla nomina del Giudice relatore, ed entrambe sono l’esito di un compito preparatorio, svolto da un apposito Ufficio della Corte, in collaborazione con uno o più assistenti di studio del Presidente.

Prima della deliberazione finale, la Corte può assumere una serie di decisioni processuali a carattere non definitivo (in conseguenza delle quali, cioè, non si spoglia della questione). Decide, ad esempio, la trattazione congiunta e la riunione delle cause⌊7⌋; le richieste di intervento di terzi; rinvia la questione a nuovo ruolo; esercita il potere istruttorio; solleva di fronte a se stessa la questione di legittimità costituzionale; rimette la causa alla pubblica udienza, e così via⌊8⌋.

Tale compito si sostanzia nello studio preliminare delle ordinanze di rimessione, con la finalità di identificare le questioni, accorpare le ordinanze che sollevano questioni similari o analoghe, individuare per ciascuna questione i precedenti decisi e pendenti, rilevare per ciascun atto le eventuali ragioni di inammissibilità della questione, monitorare l’evoluzione del quadro normativo in cui la questione si inserisce. La conclusione di tale studio finisce con una proposta indirizzata al Presidente del rito da seguire, del relatore, e della data di fissazione. Una siffatta proposta ha come scopo bilanciare le questioni di maggiore o minore complessità nelle varie udienze e tra i singoli relatori.

Successivamente, il fascicolo della causa viene trasmesso immediatamente dopo la fissazione, a cura del cancelliere, al giudice relatore⌊9⌋. Inoltre la stessa Cancelleria comunica alle parti costituite ed agli intervenienti i decreti presidenziali di convocazione della Corte in udienza pubblica o in camera di consiglio emessi in esito alla formazione dei ruoli delle cause ⌊10⌋. Tale notificazione deve essere eseguita almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione della Corte ⌊11⌋. Simili notificazioni sono eseguite dal cancelliere relativamente al deposito della documentazione di cui il Presidente, su proposta del giudice relatore, disponga l’acquisizione. Infine, è da notare che è ammesso alle parti presentare memorie illustrative nella Cancelleria della Corte, nel numero di copie sufficienti per il collegio e per le parti, fino al dodicesimo giorno libero prima dell’udienza o della riunione in camera di consiglio ⌊12⌋.

All’udienza il giudice relatore espone le questioni della causa, i difensori delle parti svolgono succintamente i motivi delle loro conclusioni ⌊13⌋. La rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, allo scopo di garantire la qualificazione dei difensori e l’efficienza della difesa tecnica in armonia con l’articolo 24 della Costituzione Italiana ⌊14⌋.

La Corte costituzionale come è stato già accennato opera collegialmente. Per tali motivi, per la validità delle sue ordinanze e sentenze occorre che alle sedute di trattazione della causa abbiano partecipato almeno undici giudici. Le decisioni sono deliberate in camera di consiglio e non sono suscettibili di alcuna impugnazione ⌊15⌋.

Alla deliberazione devono partecipare tutti i giudici che siano stati presenti a tutte le udienze fino alla chiusura della discussione della causa. Il relatore vota per primo, votano poi gli altri giudici; cominciando dal meno anziano d’età, per ultimo vota il Presidente. Dopo la votazione, la Corte nomina un giudice per la redazione dell’ordinanza o della sentenza, il cui testo è approvato dal collegio in camera di consiglio. La data della decisione è quella dell’approvazione del testo. Le ordinanze e le sentenze sono sottoscritte dal Presidente e dal giudice redattore ⌊16⌋.

Le sentenze vengono adottate a maggioranza, nell’ipotesi di parità il voto del Presidente prevale. Inoltre, al riguardo va ricordato, che non esiste la opportunità per i giudici dissenzienti di manifestare opinione difforme. Ed ancora, la sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge o l’ordinanza con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità, vengono successivamente depositate in cancelleria ed entro due giorni dalla deliberazione, unitamente agli atti del processo, e trasmesse all’autorità giurisdizionale, che ha promosso il giudizio ⌊17⌋.

Della sentenza di costituzionalità viene disposta, altresì, la trasmissione al Ministro della Giustizia ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e della ripubblicazione (limitatamente al dispositivo) nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Così come l’ordinanza di rimessione (ed il ricorso nel giudizio in via d’azione), le decisioni della Corte (le sentenze e le ordinanze che definiscono il giudizio) sono, infatti, sottoposte ad una disciplina pubblicitaria. Nel caso di leggi regionali, del dispositivo delle sentenze di accoglimento viene fatta menzione anche nel Bollettino ufficiale delle Regione. Infine, la decisione è comunicata alle Camere o ai Consigli regionali interessati “affinché, ove lo ritengano necessario adottino i provvedimenti di loro competenza⌊18⌋”.

In attuazione della norma costituzionale che nega il potere di impugnare le decisioni della Corte costituzionale ⌊19⌋, la legge prevede, altresì, che, nel caso di pronunzie di rigetto o di altre pronunzie a carattere comunque decisorio, quella specifica questione non può essere risollevata nello stesso grado del processo, ma solo in ognuno dei successivi⌊20⌋. L’identità del thema decidendum e delle parti preclude, pertanto, la riproposizione della questione nello stesso grado di giudizio, salvo che, come rilevato dalla Corte costituzionale, essa non venga riformulata in termini nuovi, con riferimento cioè ad un quadro normativo ed argomentativo sostanzialmente diverso⌊21⌋. A questo proposito l’unica eccezione è costituita dalle conseguenze nel processo a quo di quelle decisioni processuali della Corte che non hanno effetto preclusivo, di quelle decisioni, cioè, consistenti nella restituzione degli atti al giudice a quo. La logica di tali decisioni è, infatti, proprio quella di sollecitare l’eventuale riproposizione qualora ne ricorrano i presupposti. In altri termini, nel caso della restituzione degli atti (e a differenza della dichiarazione di inammissibilità) il giudice rimettente può “sanare il vizio” che ha impedito la continuazione del processo costituzionale⌊22⌋.

Al fine di dare uno esempio di quanto è stato detto, possiamo ricordare il lavoro svolto nel giudizio di legittimità in via incidentale nel 2009⌊23⌋:  sono state rese 225 decisioni, di cui 79 sentenze e 146 ordinanze.

Le questioni decise sono state sollevate da un ampio spettro di autorità giudiziarie. Il maggior numero di ordinanze di rimessione è pervenuto dai Tribunali ordinari (147), seguiti dai Tribunali amministrativi regionali (57), dai Giudici di pace (38), dalle Corti di appello (31), dalle Commissioni tributarie provinciali (30) e dai Giudici per le indagini preliminari (17). Non molto elevato è stato il numero di giudizi promossi dai Giudici per l’udienza preliminare (13), dalle Commissioni tributarie regionali (12), dai tribunali di sorveglianza (11), dalla Corte di Cassazione (10), dal Consiglio di Stato (4) e dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale (3). Tra le altre autorità rimettenti si segnalano, ex plurimis, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura (1), il Collegio arbitrale (1), il Consiglio nazionale forense (1), la Corte militare d’appello (4), il Giudice dell’esecuzione (1), il Tribunale – Sez. per il riesame – (3), il Tribunale per i minorenni (2), il Magistrato di sorveglianza (3), il Giudice istruttore (1) ed il Presidente del tribunale (1).

Nel corso del 2009, 208 decisioni hanno avuto ad oggetto fonti legislative statali, 16 decisioni hanno avuto per oggetto leggi regionali (ordinanze nn. 43, 45, 79, 100, 101, 112, 122, 309; sentenze nn. 10, 32, 38, 94, 137, 166, 167, 169). Una sola decisione ha avuto ad oggetto una legge provinciale (ordinanza n. 323).

Nel corso del medesimo anno è stata pienamente confermata la propensione del Presidente del Consiglio dei ministri alla “difesa” delle disposizioni impugnate. In particolare, la difesa erariale ha partecipato a 161 giudizi.

Nei 16 giudizi che hanno interessato leggi regionali, la difesa regionale è intervenuta in 4 occasioni e si è costituita – in quanto la Regione era parte dei giudizi a quibus – in 7 giudizi. Meno frequente, ma comunque cospicua nel numero, è stata la costituzione di fronte alla Corte di alcune parti dei giudizi a quibus. Esse, infatti, si sono costituite in 63 giudizi.

I soggetti terzi rispetto al giudizio a quo sono intervenuti in 7 giudizi.

L’istituto della riunione dei giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha avuto anche nel 2009 un’applicazione assai frequente. Le decisioni assunte a seguito di riunione sono state 46.

Peraltro, non tutti i casi di riunione hanno fatto seguito ad una trattazione congiunta delle cause: in proposito, si segnalano le sentenze nn. 64, 214, 227, 236, nonché l’ordinanza n. 258, che hanno deciso congiuntamente questioni in parte trattate in udienza pubblica ed in parte in camera di consiglio.

Varie decisioni hanno definito un numero particolarmente elevato di giudizi, come quelli attinenti a prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture accreditate per conto del servizio sanitario nazionale (sentenza n. 94); alla disciplina dell’apposizione del termine nel contratto di lavoro subordinato (sentenza n. 214; ordinanza n. 325); e all’applicabilità del rito camerale alle azioni ordinarie derivanti dal fallimento (ordinanza n. 170). Altre pronunce che hanno definito una pluralità di questioni hanno interessato le seguenti materie: impiego pubblico (sentenze nn. 236 e 311); imposte e tasse (ordinanze nn. 258 e 291); penale e procedura penale (sentenza n. 242; ordinanze nn. 73 e 156); circolazione stradale (ordinanze nn. 50 e 187).

Nell’anno 2009 sono state pronunciate soltanto 2 ordinanze lette in udienza (nei procedimenti definiti con le sentenze nn. 151 e 262) concernenti l’ammissibilità o meno di interventi di terzi.

Le decisioni che recano un dispositivo di inammissibilità sono state pari a 21, per un totale di 23 dispositivi di inammissibilità (sentenze nn. 32, 37, 38, 57, 58, 63, 125, 169, 173 – 2 dispositivi -, 178, 179, 198, 208, 214, 239, 259, 262, 263 – 2 dispositivi –, 266, 320, 329).

Le pronunce di manifesta inammissibilità sono state 114 (di cui 7 sentenze e 107 ordinanze), per un totale di 124 dispositivi di manifesta inammissibilità (sentenze nn. 11, 58, 64 – 2 dispositivi -, 151 – 3 dispositivi -, 238, 317, 321; ordinanze nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 22, 34 – 3 dispositivi -, 35, 39, 45, 46, 47, 50, 51, 59, 60, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 77, 79, 80, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 109, 110, 111 – 2 dispositivi -, 113, 115, 117, 119, 122, 126, 127, 133, 135 – 2 dispositivi -, 143, 146, 150, 155, 156, 157, 171, 176, 181, 182, 187, 190, 191, 193, 194, 201 – 2 dispositivi -, 202, 203, 204, 205, 210, 211, 219, 220, 221 – 2 dispositivi -, 229, 230, 243, 244, 245, 256, 257, 258, 261, 267, 268, 269, 277, 278, 280, 281, 286, 287, 291, 300, 302, 306, 310, 323, 325, 326, 327, 338).

Le motivazioni che hanno portato a siffatte decisioni possono essere ricondotte a quattro categorie, concernenti, rispettivamente, 1) l’assenza di un nesso di pregiudizialità tra giudizio principale e giudizio in via incidentale, 2) le carenze che affliggono l’ordinanza di rimessione, 3) il cattivo esercizio da parte del giudice a quo, anteriormente al promovimento della questione, dei propri poteri interpretativi, 4) la tipologia di pronuncia richiesta alla Corte costituzionale.

Le decisioni con cui la Corte ha restituito gli atti al giudice rimettente o ai giudici rimettenti sono state 8 (ordinanze nn. 26, 43, 112, 258, 277, 279, 285 e 309).

La maggioranza delle decisioni di rigetto si è tradotta in declaratorie di manifesta infondatezza. Infatti, le pronunce che recano tale dispositivo sono state 49 (sentenza n. 86; ordinanze nn. 8, 16, 23, 34, 36, 40, 41, 42, 46, 49, 51, 67, 68, 78, 83, 92, 97, 102, 109, 110, 116, 57, 118, 127, 128, 134, 135, 143, 144, 145, 158, 162, 170, 185, 192, 195, 218, 221, 228, 231, 255, 260, 291, 301, 302, 306, 313, 325, 331), per un totale di 49 dispositivi di manifesta infondatezza.

Le decisioni di rigetto che recano un dispositivo di non fondatezza sono state 36 (sentenze nn. 20, 21, 29, 32, 33, 56, 58, 64, 94 – 2 dispositivi – , 108, 131, 132, 140, 141, 142, 152, 161, 166, 167, 180, 184, 197, 198, 214 – 2 dispositivi -, 217, 224, 238, 242, 264, 265, 276, 311, 321, 335, 336) per un totale di 38 dispositivi di non fondatezza.

Nel corso del 2009, sono state pronunciate 31 sentenze che contengono una o più declaratorie di illegittimità costituzionale.

In 8 occasioni si è avuta una dichiarazione di illegittimità costituzionale di un’intera disposizione (sentenze nn. 10, 24, 121, 137, 166, 214, 227 e 262).

Le decisioni che contengono dispositivi di tipo additivo sono state 15 (sentenze nn. 11, 19, 28, 75, 86, 87, 151, 173 – 2 dispositivi -, 177, 183, 207, 273, 294, 317, 333) per un totale di 16 dispositivi. Esse «aggiungono» alla disposizione legislativa significati normativi, dichiarandola incostituzionale «nella parte in cui non prevede» un determinato contenuto (sentenze nn. 28, 75, 151, 173, 207, 273, 333), o «nella parte in cui non consente» l’esercizio di un potere o di una facoltà (sentenze nn. 294 e 317), ovvero nella parte in cui «esclude» una persona o una categoria dal godimento di un certo beneficio o diritto (sentenze nn. 11, 86, 87, 183, 274) o «non include» taluni soggetti tra quelli aventi diritto ad una data prestazione (sentenza n. 19). Le decisioni che contengono dispositivi di tipo ablatorio (o di accoglimento parziale) sono state 8, per un totale di 8 dispositivi (sentenze nn. 27, 55, 62, 123, 151, 206, 236, 275).

Nell’anno 2009 si rinvengono 2 dispositivi di illegittimità costituzionale consequenziale adottati ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 87 del 1953 (sentenze nn. 273 e 333).

Infine, è da notare che nello stesso anno è stata resa una sola pronuncia di correzione di errori materiali concernente un precedente giudizio in via incidentale. L’ordinanza è la n. 212 con la quale si è proceduto alla correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 183, risultato incompleto rispetto a quanto deciso nell’ultimo periodo del “Considerato in diritto”.

NOTE:

⌊1⌋ V. l’articolo 26, della legge n. 87, del 11 marzo 1953 in SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 34.

⌊2⌋ V. l’articolo 13, in  SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 28.

⌊3⌋ V. ad esempio l’ordinanza del 10 de aprile del 2002, con la quale ha chiesto al Presidente del Consiglio la documentazione relativa ad una tassa di concessione regionale. In www.cortecostituzionale.it.

⌊4⌋ V. l’articolo 12, delle Norme integrative 16 marzo 1956 in SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari,  cit., p. 50.

⌊5⌋ V. l’articolo 14, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte del 16 marzo del 1956 in SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 50.

⌊6⌋ V. l’articolo 26, della legge n. 87, del 11 marzo 1953 in SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 34.

⌊7⌋ V. l’articolo 15, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte del 16 marzo del 1956 in SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 51.

⌊8⌋ Cfr. F.S. MARINI, G. GUZZETTA, Diritto Pubblico Italiano ed Europeo, cit., p. 541.

⌊9⌋ V. gli articoli 7 e 11, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte del 16 marzo del 1956 in SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 48 ss.

⌊10⌋ V. l’articolo 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte del 16 marzo del 1956 in SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 48.

⌊11⌋ V. gli articoli 8 e 9, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte del 16 marzo del 1956 in SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 48 ss.

⌊12⌋ V. l’articolo 10, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte del 16 marzo del 1956 in SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 49.

⌊13⌋ V. l’articolo 17, delle Norme integrative 16 marzo 1956 in SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 51.

⌊14⌋ V. la sentenza n. 173 del 1996,  in www.cortecostituzionale.it.

⌊15⌋ V. l’articolo 137, terzo comma, della Costituzione, in SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 14.

⌊16⌋ V. l’articolo 18, delle Norme integrative 16 marzo 1956 in SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 52.

⌊17⌋ V. l’articolo 29, della legge n. 87, del 11 marzo 1953 in SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 34.

⌊18⌋ V. gli articoli 30, della legge n. 87, del 11 marzo 1953, 15 e 16, dPR n. 1092 del 1985; 12, dPR 217 del 1986 in SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 35.

⌊19⌋ V. l’articolo 137, terzo comma, della Costituzione, in SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 14.

⌊20⌋ V. l’articolo 24, della legge n. 87, del 11 marzo 1953 in SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 33.

⌊21⌋ V. la sentenza n. 12 del 1998,  in www.cortecostituzionale.it.

⌊22⌋ Cfr. F.S. MARINI, G. GUZZETTA, Diritto Pubblico Italiano ed Europeo, cit., p. 542.

⌊23⌋ Cfr. Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2009, Corte costituzionale, Servizio Studi, in www.cortecostituzionale.it.

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