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LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE ITALIANA E MESSICANA: NOZIONE E FINALITÀ: YULHMA V. BALDERAS ORTIZ.

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE ITALIANA E MESSICANA: NOZIONE E FINALITÀ

di Avv. Yulhma V. Balderas Ortiz

Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

 In merito alla giustizia costituzionale in Italia e in Messico, ci sono diversi questioni che possono essere valutate in questa sede da un ottica comparata molto interessante e profonda! Vediamo!

Il primo dato di carattere generale che è emerso nella ricerca è che sia la giustizia costituzionale italiana che quella messicana si inquadrano all’interno del pensiero costituzionale occidentale. Entrambi gli ordinamenti considerati si sono nutriti delle dottrine e delle istituzioni, specificamente dell’Austria (Italia) e degli Stati Uniti (Messico ⌊1⌋).

In particolare, il sistema di giustizia costituzionale vigente in entrambi i Paesi, è il frutto di una ibridazione di istituti ricalcati da altri ordinamenti e di istituti propri.

In entrambi gli ordinamenti, quando le rispettive Assemblea costituenti si accinsero ad elaborare il testo della Costituzione, fecero una comune scelta di fondo, vale a dire quella di attribuire alla nuova Costituzione una forza “superlegislativa”, così che le leggi “ordinarie” non potessero modificarla né derogare ad essa. La modifica costituzionale si realizza tramite uno speciale procedimento previsto dalle loro Costituzioni all’articolo 138 per quella italiana, ed all’articolo 135 per quella messicana. In tal modo si attribuisce ai diritti e doveri sanciti dalle Costituzioni e, alle altre regole che assicurano l’equilibrio fra i poteri, la massima resistenza anche di fronte alle leggi del Parlamento (Italia) Congresso dell’Unione (Messico).

A questa scelta le rispettive Assemblee Costituenti fecero seguire coerentemente la previsione di una Corte costituzionale per l’Italia nel 1948 e di una Corte Suprema per il Messico nel 1824.

In realtà nel Messico⌊2⌋, originariamente nacque come una Corte Suprema già con la Costituzione del 1824, che fu poi sostituita da un organo parallelo denominato Supremo Potere Conservatore con le Sette Leggi del 1836 e le Basi Organiche del 1843, successivamente, quindi venne istituita nel 1857 come Corte Suprema, attuando l’unica forma di controllo costituzionale, ovvero il giudizio di amparo, il quale trovò una vera e propria definizione nella vigente Costituzione del 1917, ed infine, avviandosi ad essere, con le riforme del 1987, 1994 e 1996 una vera e propria Corte costituzionale; un processo di trasformazione questo, che a tutt’oggi non si è ancora concluso.

Specificamente, nel sistema italiano le competenze della Corte costituzionale sono state disposte negli articoli 90, 96, 123, 127, 134 al 137, ed infine nella VII disposizione transitoria della Costituzione. Invece, nel sistema messicano, tali attribuzioni sono state indicate negli articoli: 94, 105, commi I e II, 103, commi I, II e III, 107, commi V, VI, VIII, capoversi a) e b), IX, XIII, XVI, ed infine, all’articolo 97, commi II e III, della Costituzione Federale.

Ad entrambe, le Corti è stata attribuita una propria sede, a quella messicana nel 1941 è stata assegnata in Piazza Pino Suárez n. 2, nel centro della Città del Messico, in un Palazzo che fu costruito sui terreni della vecchia Piazza del “Volador”. Invece, a quella italiana è stata assegnata nel 1955 in Piazza del Quirinale n. 41, presso il Palazzo della Consulta, nel centro della Città di Roma. Tali istituzioni usufruiscono delle stesse immunità che proteggono gli edifici sede dei rispettivi organi legislativi.

Per quanto riguarda le fonti del processo costituzionale, in entrambi i Paesi (Italia⌊3⌋, Messico⌊4⌋) le disposizioni costituzionali, sono integrate da leggi costituzionali, che stabiliscono le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici costituzionali. Ed ancora, tali disposizioni sono accompagnate da leggi ordinarie e regolamenti interni che stabiliscono le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento delle rispettive Corti.

Per quanto riguarda la loro composizione, la Corte italiana ha 15 giudici e la Corte messicana ha 11 membri. Rispetto alla durata del mandato, per i primi è di 9 anni, mentre per i secondi è di 15 anni.

In entrambi Paesi, i giudici costituzionali sono scelti fra ristrette categorie di tecnici del diritto con un’elevata preparazione: magistrati, in servizio o a riposo, provenienti dalle “suprema magistrature”; professori universitari ordinari di materie giuridiche; avvocati con una esperienza di almeno 20 anni (Italia) e 10 anni (Messico) di esercizio della professione.

Nel caso italiano non c’è un limite minimo né massimo di età, viceversa nel caso messicano, il futuro giudice deve avere non meno di 35 anni alla data della nomina.

In Messico per far parte della Corte Suprema è necessario essere cittadino per nascita e godere del pieno esercizio dei propri diritti; godere di buona reputazione e non essere stato condannato per un reato punito con pena detentiva superiore a un anno di reclusione (nel caso dei reati di furto, frode, falsificazione, abuso di fiducia o altri che ledano seriamente la buona reputazione nella pubblica opinione, determinano l’inabilitazione all’incarico qualunque sia stata la pena inflitta); aver risieduto nel Paese durante i 2 anni precedenti al giorno di elezione; non essere stato Segretario di Stato, Capo di Dipartimento Amministrativo, Procuratore Generale della repubblica o di Giustizia del Distretto Federale, Senatore, Deputato federale né Governatore di nessun Stato o Capo del Distretto Federale (Città del Messico), durante l’anno che precede il giorno della designazione.

Rispetto alla loro nomina: in Italia un terzo dei giudici (5) è eletto dai magistrati di ciascuna delle tre magistrature superiori (3 dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di Stato, uno dalla Corte dei conti), a maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti del collegio elettorale) e con eventuale ballottaggio fra i più votati. Altri 5 sono eletti dal Parlamento in “seduta comune”, cioè dalle due Camere riunite, con un voto a maggioranza di due terzi dei componenti nei primi tre scrutini, e di tre quinti dei componenti (cioè circa 570, sui circa 950 deputati e senatori) dal quarto scrutinio in poi. Gli ultimi 5 sono scelti direttamente dal Presidente della Repubblica.

Per quanto riguarda il Messico, il Presidente della Repubblica sottopone alla Camera dei Senatori una terna di candidati. La Camera sceglie liberamente nell’ambito di tale terna i candidati, che dovranno anche comparire individualmente davanti alla Camera, al fine di dare più elementi per la procedura della elezione. La nomina è fatta con voto dei due terzi dei membri del Senato presenti, entro il termine improrogabile di 30 giorni; se il Senato non lo fa entro tale termine, verrà nominato giudice la persona dalla terna scelta dal Presidente della Repubblica. Se la Camera dei Senatori respinge completamente la terna proposta, il Presidente della Repubblica ne sottopone una nuova. Se questa seconda terna viene respinta, la carica sarà occupata dalla persona appartenente alla terna, che viene scelta dal Presidente della Repubblica.

In entrambi Paesi, ogni giudice, entrando a far parte della Corte, si immette nel “collegio” apportando il contributo della sua personalità e lavorando a stretto contatto con gli altri giudici. È infatti una caratteristica essenziale di entrambe le istituzioni quella di essere un organo “collegiale”.

Nel caso italiano, le decisioni sono presse dall’insieme dei giudici (da 11, numero minimo richiesto perché la Corte possa deliberare a 15, il totale dei membri). La trattazione delle cause ha luogo in udienza pubblica e in Camera di consiglio. Non si suddivide mai in sezioni o collegi minori composti da una parte dei giudici. (Soltanto quando si riunisce per giudicare i ricorsi dei suoi dipendenti è previsto che il collegio sia formato da 3 soli giudici, preventivamente designati). Tuttavia è da notare che diversa ed integrata è la composizione della Corte nei giudizi sui reati presidenziali. Oltre i giudici ordinari, ne fanno parte 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite, per la nomina dei giudici costituzionali. La Corte si riunisce in udienza pubblica, normalmente ogni due settimane, il martedì mattina alle 9.30. Le udienze pubbliche sono registrate e poi vengono trasmesse sul sito internet www.cortecostituzionale.it.

Nel caso messicano, la Corte funziona in Assemblea Plenaria (11 giudici) ed in 2 Sezioni (la prima conosce delle materie civile e penale, e la seconda delle materie amministrative e di lavoro, ciascuna composta da 5 giudici), in quest’ultimo caso il restante giudice, il Presidente della Corte non forma parte di taluna sezione. Il numero minimo richiesto nelle sedute Plenarie è di 7, nei casi dell’articolo 105 Costituzionale è di 8, per quanto riguarda le sedute delle Sezioni è di 4. Le rispettive adunanze sono pubbliche, ad eccezione di quelle segrete, previste per la protezione della morale o dell’interesse pubblico. Le udienze pubbliche dell’Assemblea Plenaria vengono trasmesse in diretta sia nel canale di televisione (giudiziario) della Corte che sul sito internet www.scjn.gob.mx, il lunedì, martedì e giovedì dalle 11 alle 14.

Riguardo all’organizzazione delle attività del collegio, in Italia questa è coordinata dal Presidente, che è eletto dalla Corte stessa fra i suoi componenti per la durata di 3 anni, – o per il minor periodo che manca alla scadenza del suo mandato di giudice costituzionale – con la possibilità di essere rieletto, sempre nei limiti del suo mandato di giudice. La votazione per il Presidente avviene a scrutinio segreto e richiede la maggioranza assoluta dei membri. Se non si raggiunge tale maggioranza nelle prime due votazioni, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti, eleggendo – in caso di parità – il più anziano in carica e in mancanza, il più anziano di età.

Anche in Messico, la attività del collegio è regolata dal Presidente della Corte, che è eletto (con voto segreto) ogni quattro anni in seduta Plenaria tra i suoi membri. Il Presidente non potrà essere rieletto per il periodo immediatamente successivo. La riferita elezione, ha luogo nella prima adunanza dell’anno in cui sia necessario.

Per quanto concerne il rapporto sui lavori svolti dalle rispettive Corti, in Italia annualmente, in genere alla fine del mese di gennaio, il Presidente della Corte svolge un notevole ruolo istituzionale con la conferenza-stampa, in cui si ripercorrono gli orientamenti dell’annata di giurisprudenza costituzionale, tracciandone un bilancio. Invece, in Messico il Presidente della Corte ogni anno alla fine del secondo periodo delle adunanze è tenuto a presentare davanti ai giudici costituzionali della Corte ed ai componenti del Consiglio della Giudicatura Federale, il relativo resoconto dei lavori compiuti in quel periodo dal Potere Giudiziario della Federazione.

Per quanto riguarda i diritti, gli obblighi e le prerogative dei giudici⌊5⌋, in entrambi i Paesi, al fine di garantirne al massimo l’indipendenza, nonché l’estraneità agli interessi coinvolti nei giudizi, gli stessi godono di particolari prerogative e allo stesso tempo sono assoggettati a particolari doveri.

In Italia i giudici costituzionali non possono essere chiamati a rispondere in alcuna sede delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni, e nemmeno possono essere sottoposti a procedimento penale, o privati della libertà, senza l’autorizzazione della Corte.

Per contro, in Messico i giudici costituzionali possono essere rimossi dal loro incarico solo per gravi mancanze od omissioni nell’esercizio delle proprie funzioni. La responsabilità si stabilisce tramite un giudizio politico, nel ambito del quale la Camera dei deputati formula l’accusa e la Camera dei senatori funge da alta giuria e si pronuncia sulla eventuale destituzione ed inabilitazione allo svolgimento di altri incarichi pubblici. I membri della Corte Suprema godono del c.d. fuero constitucional (immunità penale), ma questo non è vitalizio né permanente, potendo venir meno con la conclusione dell’incarico o con la c.d. declaración de procedencia, svolta dalla Camera dei deputati, che deve stabilire se vi è luogo a procedere penalmente nei confronti del giudice, ed in tal caso deve dichiarare a maggioranza assoluta dei membri presenti in seno alla sessione la messa in stato d’accusa dell’imputato, in tale ipotesi il soggetto rimane a disposizione delle autorità competenti.

L’esercizio del mandato dei giudici costituzionali italiani e messicani è incompatibile con qualsiasi altra attività.

In Italia, i giudici costituzionali che prima del incarico svolgevano la professione di magistrato o professore universitario (se non già in riposo) sono collocati “fuori ruolo”, e rientrano nell’impiego precedente al termine del mandato; e gli avvocati non possono esercitare, durante il mandato, la professione né mantenere l’iscrizione nei relativi albi. È preclusa qualsiasi altra attività retributiva, ad eccezione dei diritti per le opere dell’ingegno. È vietato ai giudici appartenere a un partito e, svolgere attività politiche. Alla scadenza del mandato, il giudice cessa dalle sue funzioni e non è rieleggibile. È d’uso che al giudice cessato venga conferito il titolo di “giudice emerito”; egli ha diritto alla pensione (o alla ricogiunzione del servizio prestato come giudice a quello della professione in cui rientra) ed ad un trattamento di fine rapporto; inoltre, taluni benefici materiali collegati allo status di un giudice costituzionale sono da lui conservati a vita.

In Messico, i giudici costituzionali non possono accettare o esercitare un impiego o incarico della Federazione o degli Stati federati o di privati, ad eccezione degli incarichi non remunerati in associazioni scientifiche, didattiche, letterarie o di beneficenza. Nei due anni successivi alla cessazione dalla carica, non possono svolgere, attività di patrocinante, avvocati o rappresentanti in processi davanti agli organi del Potere giudiziario della Federazione. Ed ancora, entro lo stesso lasso di tempo non possono svolgere il ruolo Segretario di Stato, Procuratore Generale della Repubblica o di Giustizia del Distretto Federale, Senatore, Deputato federale né Governatore di nessun Stato Federato. Alla scadenza del mandato, i giudici cessano dalle loro funzioni e non sono rieleggibili, salvo che gli stessi abbiano esercitato l’incarico con carattere provvisorio o di supplenza dell’assenza temporanea o definitiva di un altro giudice. Inoltre, alla conclusione del periodo di 15 anni, i giudici costituzionali hanno diritto ad una pensione di carattere vitalizio, tale diritto corrisponde all’100% durante i primi due anni e all’80% durante il resto di tempo dello stipendio mensile che aspetta ai giudici in servizio attivo. In caso di ritiro dalle funzioni prima del termine dei quindici anni hanno diritto alla medesima remunerazione in misura proporzionale al periodo in cui sono rimasti in servizio attivo. Se il giudice muore durante l’incarico o dopo averlo concluso, il coniuge ed i figli minori o incapaci hanno diritto ad una pensione equivalente al 50% della remunerazione mensile che spettava al giudice. È prevista la perdita di tale diritto, se il coniuge contrae nuovo matrimonio o vive in concubinato ed i minori al raggiungimento della maggiore età (18 anni).

Al pari dei rispettivi Poteri Esecutivo e Legislativo, ambedue le Corti, organizzano autonomamente le proprie attività e predispongono le strutture necessarie, ovvero amministrative di supporto per le varie attività: cancelleria, ruolo e massimario, servizi studi, ragioneria, acquisti appalti, gestione del personale, biblioteca (in Italia, nel suo complesso è di più circa 130.000 volumi ⌊6⌋, invece in Messico, nel suo complesso è di più di 1.000.000 di volumi ⌊7⌋).

Inoltre, in entrambe le Corti ogni giudice ha dei collaboratori, da lui scelti in base a un rapporto di fiducia, che lo assistono nei suoi compiti. In Italia sono nominati gli “assistenti di studio” (fino a 3, scelti nell’ambito dalla magistratura o dall’università), in Messico sono chiamati i secretarios de estudio y cruenta” (fino a 10, funzionari nominati dagli stessi giudici, è da notare che questi ultimi, fanno parte della carriera giudiziaria, perciò spesso vengono nominati giudici e magistrati federali), incaricati di preparare le ricerche sulle questioni da decidere. Inoltre, nella Corte italiana è nominato un Segretario generale e un Vice Segretario generale che svolgono tutte le attività di supporto.

Nella Corte messicana, l’Assemblea Plenaria e le Sezioni, al fine di svolgere i loro compiti hanno a disposizione diversi organi ausiliari: 1) il Segretario generale per le sentenze, che assiste il Presidente della Corte Suprema ed anche l’Assemblea Plenaria nella risoluzione delle cause; 2) il Sottosegretario generale per le sentenze, responsabile di eseguire tutte i compiti dell’Assemblea Plenaria; 3) le Segreterie per le sentenze di ogni Sezione, che aiutano il Presidente delle Sezioni nei loro compiti.

Entrambi le Corti, stabiliscono in autonomia il loro trattamento giuridico ed economico (bilancio). Esse sono provviste di un bilancio autonomo alimentato da fondi provenienti dal bilancio dello Stato, in Italia (52, 7 milioni di euro) e nel Messico (4.476.176.131 pesos, circa 367.200.677 dollari ⌊8⌋). Entro tale stanziamento, le spese sono autonomamente decise dalle Corti stesse e dai loro organi interni, senza alcuna interferenza esterna ai fini di controllo.

In particolare la Corte italiana, ha il potere di giudicare sugli eventuali ricorsi dei suoi dipendenti relativi alla c.d. “autodichia” o “giustizia domestica”. La Corte messicana, ha degli organi di controllo interno (Oficialia Mayor), provvisti di autonomia nell’esercizio dei proprie compiti con lo scopo di svolgere controlli sulle diverse aree amministrative di essa.

Ed ancora, la Corte messicana è provvista di aree e servizi in favor della cittadinanza: un canale giudiziario, che trasmette in televisione in diretta le adunanze pubbliche, conferenze, programmi speciali delle associazioni forensi (trasmissioni giornaliere dalle 7 alle 12); inoltre dispone di 42 “Case della cultura giuridica”, ubicate nelle principali città della Repubblica messicana. Tale Case sono dotate di una biblioteca giuridica ⌊9⌋ con più di 14.000 volumi, una sala conferenze in cui si svolgono eventi accademici, un archivio storico delle cause federali e dello Stato federato, un archivio legislativo ed anche un modulo di accesso alla informazione, che permette la richiesta di qualunque dato sulla Corte.

Infine, è da ricordare che sono complessivamente circa 350 le persone che lavorano stabilmente per la Corte costituzionale italiana, invece nella Corte Suprema messicana sono circa 3.000.

Per quanto riguarda le loro competenze, la Corte costituzionale italiana ha il potere di dirimere le controversie relative alla legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; di pronunciarsi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; di giudicare sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica (e i Ministri); infine di pronunciarsi nel giudizio di ammissibilità sulle richieste di referendum abrogativo. Il sistema di costituzionalità vigente è accentrato ⌊10⌋. È previsto nell’ordinamento italiano il controllo successivo di costituzionalità.

Invece, la Corte Suprema messicana ha il potere di pronunciarsi riguardo sulla costituzionalità delle leggi (anche quelle elettorali), dei trattati internazionali e degli atti aventi forza di legge, della Federazione e degli Stati Federati, sia nel settore delle c.d. azioni di incostituzionalità sia nell’ambito dei giudizi di amparo. Essa ha inoltre competenza per dirimere le c.d. controversie costituzionali (conflitti di attribuzioni) tra i poteri della Federazione e su quelli tra gli Stati Federati, e tra gli Stati Federati; ed ancora ha il peculiare potere di inchiesta, sulle eventuali gravi violazioni dei diritti costituzionali dei cittadini messicani, da parte di qualsiasi autorità della Federazione o degli Stati Federati. Inoltre, si devono annoverare le competenze residuali della Corte, ovvero la facoltà di avocazione; la competenza a conoscere sul contrasto di criteri giurisprudenziali; l’attribuzione a conoscere dei conflitti di competenza tra i Tribunali della Federazione; la competenza a conoscere dei ricorsi amministrativi; e quella relativa alla destituzione delle autorità per la violazione di sentenze di amparo. Il sistema di costituzionalità è di natura mista (accentrato e diffuso). Nell’ordinamento messicano il controllo è succesivo.

Per quanto riguarda il parametro del giudizio sia in Italia che in Messico, questo è costituito formalmente dalle norme costituzionali.

Rispetto, all’oggetto del ricorso sollevato dinanzi alla Corte costituzionale italiana, questo è costituito dalle norme (leggi o atti aventi forza di legge dello Stato, delle Regioni ordinarie o speciali o, delle Province autonome), censurabili soltanto per i vizi di illegittimità costituzionale; invece dinnazi alla Corte Suprema messicana, è rappresentato da norme (federali o degli stati federati), gli atti (federali o degli stati federati) e, i trattati internazionali, censurabili esclusivamente per i vizi di illegittimità costituzionale.

In quanto ai termini previsti per sollevare la questione dinanzi alla Corte costituzionale italiana, è disposto dalla legge, per la via incidentale, in ogni tempo, questo perché esso è instaurato davanti alla Corte ad iniziativa di un giudice nel corso di un giudizio; in via principale è 60 giorni a decorrere dal giorno in cui sia stata pubblicata la norma sulla Gazzetta Ufficiale; rispetto dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, in ogni tempo, non essendo previsti termini di decadenza, infine riguardo ai conflitti tra enti, entro il termine di 60 giorni dal momento della pubblicazione o della notificazione o – in via sussidiaria, ossia in assenza degli strumenti di conoscenza legale – dell’avvenuta conoscenza.

Invece, per quanto concerne l’ordinamento messicano, i termini per instaurare il giudizio di amparo sono tre, il primo riguarda le leggi auto applicative (30 giorni) a decorrere dal giorno in cui sia stata pubblicata la norma sulla Gazzetta Ufficiale della Federazione Messicana, il secondo concerne le leggi etero applicative (15 giorni) a decorrere dal giorno in cui gli sia stata applicata per la prima volta la legge. Il terzo riguarda i ricorsi di amparo in sede di revisione sollevati dinanzi alla Corte Suprema, in cui è previsto il termine di 10 giorni dal momento della notificazione della sentenza adottata nel giudizio di amparo instaurato davanti i Giudici Distrettuali, i Tribunali Monocratici e i Tribunali Collegiali Circoscrizionali, in cui sia stata dichiarata l’incostituzionalità di leggi federali, trattati internazionali, regolamenti amministrativi federali, leggi locali, regolamenti amministrativi locali, bandi municipali e qualsiasi altro ordinamento di carattere generale; in via principale, concernente le c.d. azioni di incostituzionalità è di 30 giorni; rispetto le c.d. controversie costituzionali (conflitti di attribuzione tra i Poteri dello Stato e fra Enti) entro il termine di 30 giorni dal momento della pubblicazione o della notificazione o – in via sussidiaria, ossia in assenza degli strumenti di conoscenza legale – dell’avvenuta conoscenza.

Per quanto riguarda i profili processuali:

Dinanzi alla Corte costituzionale italiana, nella via incidentale, sono di particolare importanza: il giudice a quo (il c.d. “portiere” del giudizio di costituzionalità); la rilevanza; la non manifesta infondatezza, nonché l’ordinanza di rimessione.

Nella via principale, sono di particolare rilevanza: l’interesse a ricorrere; la delibera dell’impugnazione la c.d. “scelta di opportunità”; la legittimazione sostanziale e processuale; il requisito di una “dettagliata giustificazione” del ricorso; la “flessibilità” relativa all’interpretazione che il ricorrente fornisce della norma oggetto del giudizio; la necessaria “corrispondenza tra l’oggetto della delibera dell’organo politico ed il contenuto del ricorso”; la parificazione delle condizioni processuali; il carattere di “giudizio di parti”; il dubbio sull’ammissibilità “dell’intervento di soggetti terzi” nel processo costituzionale di cui non siano parti; la rinunzia del ricorso; infine i poteri cautelari della Corte, ovvero la sospensione.

Rispetto dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, sono di particolare rilievo: l’individuazione dei “poteri dello Stato”; la delibazione sull’ammissibilità del ricorso (l’inaudita altera parte) di natura preliminare e provvisoria; l’esistenza di un interesse a ricorrere; il carattere contenzioso del giudizio; il dubbio sull’ammissibilità “dell’intervento di soggetti terzi” ad adiuvandum o ad opponendum; l’esclusione dei soggetti privati; la rinuncia agli atti e l’estinzione del processo, se accettata dalla controparte costituita; il carattere “negativo” del conflitto; la menomazione delle competenze di un organo e la vindicatio potestatis; la natura della sentenza inter partes rispetto la spettanza del potere; l’effetto pro parte qua riguardo all’annullamento dell’atto invasivo e il carattere tendenzialmente retroattivo ed opponibili erga omnes; l’annullazione dell’atto legislativo; infine i poteri cautelari della Corte in sede di giudizio sui conflitti interorganici.

Sui conflitti di attribuzione fra enti, sono di particolare importanza: l’individuazione delle competenze costituzionali degli enti (ad esclusione di quelle legislative); l’attualità e concretezza della lesione; l’interpretazione giurisprudenziale estensiva sulla leale collaborazione e la sussidiarietà; la legittimazione sostanziale e processuale; il contraddittorio: parte ricorrente e resistente; l’ammissione di eccezionale dei soggetti privati (intervento cittadino, costituito parte civile di un procedimento penale che aveva dato luogo ad un conflitto); i poteri cautelari (sospensione dell’atto) della Corte; la dichiarazione sulla spettanza della competenza; nonché l’annullazione dell’atto invasivo, la menomazione, l’interferenza o l’omissione.

Dinanzi alla Corte Suprema messicana; nel giudizio di amparo in sede di revisione, sono di particolare importanza: i principi generali del giudizio di amparo (il c.d. principio di prosecución judicial, il principio di definitività, il principio dell’esistenza di un danno personale e diretto, il c.d. principio di estricto derecho, il principio della relatività inter partes degli effetti delle sentenze di amparo, ovvero la c.d. formula Otero); le cause di improcedibilità (costituzionale, legale e giurisprudenziale); le cause del c.d. sobreseimiento (rigetto); la c.d. supplenza della “queja” (del ricorso) che è attribuita all’organo giudicante di amparo, per estensione del jura novit curia, vincolando il giudice a quo ad indicare in via ufficiosa l’incostituzionalità delle norme che come tali fossero già state dichiarate dalla Corte Suprema, anche nell’ipotesi in cui il c.d. quejoso, non le avessi indicate nel ricorso; il requisito inerente all’origine delle sentenze, ovvero che queste siano pronunciate dai Tribunali Collegiali Circoscrizionali, Giudici Distrettuali, Tribunali Monocratici Circoscrizionali, in cui sia stata dichiarata l’incostituzionalità di una legge di un trattato internazionale o, sia stata stabilita l’interpretazione diretta di una norma costituzionale, eccezione fatta dell’impugnazioni di sentenze, in cui queste siano motivate nella giurisprudenza costante della Corte Suprema; l’ordinanza del giudice a quo (Tribunal Collegiato Circoscrizionale, Tribunale Monocratico Circoscrizionale o Giudice Distrettuale), con cui ne dispone l’immediata trasmissione del fascicolo e del rispettivo ricorso alla Corte Suprema; la mancanza dell’obbligo del giudice a quo di effettuare una verifica sulla rilevanza, sulla non manifesta infondatezza del ricorso e, sull’esistenza dei requisiti di ingresso del ricorso alla Corte Suprema; l’opportunità delle parti in causa di sollevare il proprio ricorso “adesivo” tramite il giudice a quo; la delimitazione della materia del ricorso, ovvero esclusivamente il dispositivo della sentenza adottata dal giudice a quo in cui si stabilisce la dichiaratoria di incostituzionalità della norma; l’opportunità dell’intervento del c.d. terzo pregiudicato (chiamato nel giudizio di amparo solo quando l’applicazione della norma impugnata dal c.d. quejoso, lo abbia favorito nella sfera dei propri diritti giuridici); l’intervento (obbligatorio) del Pubblico Ministero Federale come parte in causa, nei giudizi di amparo; la sospensione temporanea degli effetti della sentenza, al fine di evitare l’esecuzione della legge impugnata e degli atti impugnati; l’opportunità di riunione dei ricorsi di amparo per la loro risoluzione; l’ordinanza della Corte Suprema relativa alla trasmissione della sentenza e degli atti al giudice a quo davanti al quale pende la causa, al fine di provvedere al suo adempimento (da parte delle c.d. autorità responsabili, entro il termine di 24 ore, comunicando tale circostanza alla Corte Suprema); l’ordinanza della Corte Suprema in cui si procede alla denuncia delle autorità per il mancato adempimento della sentenza, dinanzi all’autorità superiore gerarchicamente delle c.d. autorità responsabili, affinché questa emetta il provvedimento relativo all’eventuale rimozione ipso facto dalla carica del pubblico funzionario responsabile dell’inadempimento e alla sua denuncia davanti ai Tribunali Federali, al fine di essere giudicato in termini del Codice Penale Federale per il delitto di abuso di autorità nell’amministrazione della giustizia.

Nella via principale (le c.d. azioni di incostituzionalità), sono di particolare rilevanza: la legittimazione sostanziale e processuale; l’ammissibilità “dell’intervento di soggetti terzi”, le cause di improcedibilità (costituzionale, legale e giurisprudenziale); le cause del c.d. sobreseimiento (rigetto); la c.d. supplenza della “queja” (in questo caso la supplenza opera su tutte le istanze inerenti al ricorso ed anche sul thema decidendum) attribuita alla Corte Suprema; il divieto dei poteri cautelari (sospensione) degli effetti della norma e del trattato internazionale impugnati; il divieto della rinunzia del ricorso; l’opportunità di riunione dei ricorsi per la loro risoluzione; l’ordinanza della Corte Suprema relativa all’invio della sentenza agli organi legislativi, al fine di provvedere al suo adempimento (entro il termine di 48 ore, comunicando tale circostanza alla Corte Suprema); l’ordinanza della Corte Suprema in cui si procede alla denuncia delle autorità per il mancato adempimento della sentenza, dinanzi all’autorità superiore gerarchicamente delle c.d. autorità responsabili, affinché questa emetta il provvedimento relativo all’eventuale rimozione ipso facto dalla carica del pubblico funzionario responsabile dell’inadempimento e alla sua denuncia davanti ai Tribunali Federali, al fine di essere giudicato in termini del Codice Penale Federale per il delitto di abuso di autorità nell’amministrazione della giustizia.

Rispetto dei conflitti di attribuzione (le c.d. controversie costituzionali), sono di particolare rilievo: tra i poteri dello Stato, l’individuazione dei “poteri”; tra Enti, l’individuazione delle competenze costituzionali; l’esistenza di un interesse a ricorrere; l’ammissibilità “dell’intervento di soggetti terzi”, le cause di improcedibilità (costituzionale, legale e giurisprudenziale); le cause del c.d. sobreseimiento (rigetto); la c.d. supplenza della “queja” (in questo caso la supplenza opera su tutte le istanze inerenti al ricorso, alle prove ed anche sul thema decidendum) attribuita alla Corte Suprema; il carattere contenzioso del giudizio; il divieto dei poteri cautelari (sospensione) degli effetti della norma e del trattato internazionale impugnati, tuttavia è possibile l’ammissibilità della sospensione, rispetto degli atti impugnati; il divieto della rinunzia del ricorso (ove si tratti di norme e trattati internazionali); l’opportunità di riunione dei ricorsi per la loro risoluzione; l’intervento di “soggetti terzi”; l’ordinanza della Corte Suprema relativa all’invio della sentenza agli organi legislativi, al fine di provvedere al suo adempimento (entro il termine di 48 ore, comunicando tale circostanza alla Corte Suprema); l’ordinanza della Corte Suprema in cui si procede alla denuncia delle autorità per il mancato adempimento della sentenza, dinanzi all’autorità superiore gerarchicamente delle c.d. autorità responsabili, affinché questa emetta il provvedimento relativo all’eventuale rimozione ipso facto dalla carica del pubblico funzionario responsabile dell’inadempimento e alla sua denuncia davanti ai Tribunali Federali, al fine di essere giudicato in termini del Codice Penale Federale per il delitto di abuso di autorità nell’amministrazione della giustizia.

Per quanto riguarda le decisioni delle Corti:

In Italia, la sentenza di accoglimento che dichiara l’illegittimità costituzionale della legge ha effetto successivo (all’entrata in vigore dell’atto), costitutivo (innovando l’ordinamento), assoluto (producendo effetti erga omnes) e, almeno parzialmente, retroattivo (nel senso che gli effetti decorrono, salvo eccezioni, dal momento in cui si è realizzata l’antinomia tra la norma legislativa e quella costituzionale). Le decisioni della Corte sono pubblicate integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ove la decisione della Corte abbia ad oggetto una legge regionale o provinciale è disposta la pubblicazione nel rispettivo Bollettino Ufficiale. Inoltre, è da rilevare che la Corte costituzionale italiana dispone di un’ampia gamma di pronunce, come le c.d. sentenze interpretative, le c.d. sentenze manipolative, le c.d. sentenze additive, le c.d. sentenze sostitutive, le c.d. sentenze legislative, le c.d. sentenze monito, le c.d. sentenze di illegittimità precaria e, le c.d. sentenze di incostituzionalità sopravvenuta. Infine, è da notare che ai singoli giudici costituzionali è precluso manifestare opinioni dissenzienti.

In Messico, la sentenza di accoglimento in amparo si limita a tutelare il ricorrente. Gli effetti della sentenza retroagiscono al momento in cui è stata commessa la violazione. Per quanto riguarda la sentenza di accoglimento nelle c.d. azioni di incostituzionalità (questioni di legittimità costituzionale), e nelle c.d. controversie costituzionali (conflitti di attribuzione), queste hanno effetti erga omnes, nel caso in cui siano state approvate con una maggioranza di almeno otto voti. Se il giudice costituzionale nel momento di emettere le sentenze nei processi costituzionali, dissente dalla maggioranza, ha la facoltà di formulare i c.d. votos particolares (opinioni dissenzienti). Le sentenze in ogni caso producono i loro effetti a partire della data indicata dalla Corte, e sono pubblicate insieme alle rispettive opinioni dissenzienti (nel caso vi fossero), sulla Gazzetta Ufficiale della Federazione Messicana e, quando occorra, nei Bollettini Ufficiali degli Stati Federati interessati.  Infine, è da rilevare che i dispositivi contenuti nella motivazione della sentenza, che dichiarano l’incostituzionalità della norma impugnata, e che siano stati approvati dalla rispettiva maggioranza dei voti richiesta dalla legge in materia, dovranno essere osservati obbligatoriamente dalla 1ª e 2ª Sezione della Corte Suprema, i Tribunali Monocratici, i Tribunali Collegiali Circoscrizionali, i Giudici Distrettuali, i Tribunali Militari, i Tribunali Agrari, i Tribunali Giudiziari dell’Ordine Comune degli Stati Federati e dal Distretto Federale (Città del Messico), i Tribunali Amministrativi e Tribunale del Lavoro siano essi federali o locali.

Il relativo processo costituzionale in entrambi Paesi è gratuito, e, pertanto, tutti gli atti relativi sono esonerati da tasse di qualsiasi specie.

 

Per quanto riguarda l’efficienza operativa di entrambe le Corti sin dalla loro istituzione:

Non è facile sintetizzare il ruolo che la Corte costituzionale italiana e la Corte Suprema messicana hanno svolto in tutti questi anni di attività, ed il contributo che hanno dato allo sviluppo dei rispettivi sistemi costituzionali con le migliaia di decisioni. Semplificando, si può dire che entrambe le Corti hanno assolto loro compiti per cui i rispettivi Costituenti le avevano concepite: tutelare la rispettiva Costituzione da possibili manipolazioni dei gruppi dominanti. Infatti, i valori fondamentali della Costituzione italiana del 1948 e della Costituzione messicana del 1917 sono ancora ben presenti e radicali nei rispettivi sistemi e questo va ascritto anche a merito di entrambe le Corti, che nel corso dei vari decenni ne sono state garanti.

Prendiamo ad esempio il 2009, in questo anno la Corte costituzionale italiana ha tenuto 39 adunanze, di cui 22 udienze pubbliche e 17 camere di consiglio, complessivamente la Corte ha pronunciato 342 decisioni numerate, e suddivise in 162 sentenze e 180 ordinanze, rispettivamente pari al 47, 37% ed al 52,63%. Nello stesso periodo dinnanzi alla Corte Suprema messicana, sono state sollevate 4.564 cause, delle quali 4.240 risolte, di cui il 92, 21% sono state adottate all’unanimità con 327 votazioni dell’Assemblea Plenaria. La Prima e la Seconda Sezione della Corte, hanno svolto almeno 36 adunanze pubbliche. Riguardo ai criteri giurisprudenziali prodotti dalle sentenze di accoglimento dall’Assemblea Plenaria e delle 2 Sezioni, questi sono almeno 759, concernenti il diritto agrario, il diritto relativo all’ambiente, il diritto amministrativo, il diritto civile, il diritto del lavoro, il diritto tributario.

Limitarsi a questi numeri appare tuttavia riduttivo, in quanto i giudici costituzionali italiani e messicani hanno fatto molto di più in tutti questi anni di attività.

Invero, entrambe le Corti sono state chiamate a svolgere il compito di promuovere e applicare le loro Costituzioni, da una parte eliminando tutti i residui di norme socialmente superate, palesemente contrastanti con l’impianto costituzionale, e dall’altra nella ricerca della loro auto legittimazione nei rispettivi sistemi.

Inoltre, entrambi le Corti hanno assunto un ruolo di mediazione nei conflitti sociali e politici. I giudici costituzionali italiani e messicani sono stati chiamati a giudicare sempre più di frequente su leggi emanate dal Parlamento (Italia) e dal Congresso (Messico) e, quindi hanno dovuto porsi come – contraltare – delle scelte politiche. Le loro tecniche decisorie si sono affinate sempre di più, le loro pronunce hanno assunto un impatto politico sempre maggiore. A ciò ha contribuito anche lo sviluppo, non casuale, di ulteriori competenze assunte da entrambe le Corti, quali i conflitti di attribuzione, le c.d. azioni di incostituzionalità e, il c.d. potere di inchiesta (vigenti solo in Messico), il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo (vigente solo in Italia).

Entrambe le Corti hanno iniziato ad offrire una lettura evolutiva delle rispettive Costituzioni, facendone la base per la tutela e la promozione anche di nuovi diritti, non tutelati espressamente, ma desumibili implicitamente dal sistema. È così che hanno trovato un più elevato livello di garanzia, il diritto alla riservatezza, all’identità personale e sessuale, all’abitazione, all’ambiente, all’informazione, ecc.

Il lavoro delle rispettive Corti, si è ispirato ad una notevole efficienza operativa. La loro miglior organizzazione dei lavori ha permesso di smaltire il ponderoso arretrato accumulato (nel caso italiano originato dal processo Lockheed con oltre 6.000 cause, e nel caso messicano nel 1951, originato dallo incremento del numero dei ricorsi di amparo con oltre 30.000 cause), permettendo così ad entrambe le Corti di poter tornare ad essere interlocutrici tempestive delle esigenze della costituzionalità. Tutto ciò ha contribuito a sviluppare un buon rapporto collaborativo con i rispettivi Poteri legislativi e con le Magistrature, come risulta emblematicamente dal buon funzionamento delle loro pronunce. Così le Corti sono anche divenute motori delle riforme, anticipando o correggendo le grandi innovazioni degli ultimi tempi.

Ed ancora, per quanto riguarda la Corte costituzionale italiana sono da annoverare i compiti che questa sta svolgendo dalla fine del 2002, da una parte riguardo all’applicazione e alla chiarificazione della riforma in senso federale del regionalismo italiano, ovvero rispetto al nuovo titolo V, modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, e dall’altra con la grande riforma che attraversa in questi anni l’ordinamento italiano, ovvero sul consolidamento e la statalizzazione del sistema dell’Unione europea (l’incidenza del diritto comunitario sul ruolo e sull’attività della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza del 9 marzo 1978 nota come sentenza Simmenthal).

Un altro aspetto da evidenziare è la natura dell’operato di entrambi le Corti, ovvero se esse in questi anni hanno operato come organi giuridici o come organi politici.

Nella prima fase della loro attività, i giudici costituzionali italiani e messicani si sono attenuti strettamente all’idea kelseniana di giustizia costituzionale, quali custodi razionali delle esigenze del diritto. Questa visione è stata inevitabilmente superata negli anni successivi, quando entrambe le Corti, in funzione di mediazione dei conflitti sociali, hanno assunto sempre di più la funzione di interlocutrici “politiche”. Tuttavia, entrambi le Corti non sono mai divenute un vero e proprio organo del sistema politico, ma hanno sempre operato in maniera da “misurare la politica sul metro del diritto ⌊11⌋”. Queste parole dell’illustre giurista Enzo Cheli, riassumono il particolare ruolo del giudice costituzionale, la sua funzione di intermediazione fra politica e diritto: nella sua attività finisce per giurisdizionalizzare la politica dentro le forme del processo e, nel contempo politicizzare la giurisdizione, attraverso la natura (politica) delle questioni affrontate e gli effetti (politici) delle decisioni.

Su questo aspetto entrambi le Corti si sono atteggiate in un settore politicamente e socialmente delicato, ovvero i c.d. diritti sociali (lavoro, previdenza, scuola, famiglia), questo è stato ancora più evidente nel caso del Messico (settore fiscale in osservanza dei principi di proporzionalità, legalità ed equità delle contribuzioni a carico dei cittadini). In quest’ambito, molte pronunce hanno cercato di garantire l’eguaglianza formale e sostanziale, ma – alla fine – i costi economici delle sentenze hanno finito per condizionare le loro decisioni. Estendere i diritti grava spesso sul bilancio dei rispettivi Stati, senza che le Corti vi possano direttamente provvedere, non avendone gli strumenti. Dopo le forti polemiche che hanno fatto seguito ad alcune loro decisioni in cui avevano esteso alcuni benefici, con elevatissimi costi per il bilancio dei rispettivi Stati, entrambe le Corti hanno di molto limitato le loro decisioni che avrebbero potuto produrre effetti economici immediati. Per bilanciare le esigenze del diritto (uguaglianza) con quelle della politica (bilancio), hanno preferito intervenire con sentenze che riconoscessero i diritti, lasciando però ai rispettivi organi legislativi il compito di provvedere alla loro copertura.

Possiamo, quindi, dire che dall’operato di entrambe le Corti in tutti questi anni si avverte che esse sono diventate organi indispensabili sia nel sistema italiano che in quello messicano, quali custodi dei valori costituzionali, mediatori dei conflitti sociali, ed infine arbitri anche del gioco politico.

Infine, per quanto riguarda l’ esito della presente studio:

È da notare che dallo studio comparato della esperienza italiana e messicana, sono emersi dei dati che consentono all’autrice di affermare che la Corte Suprema messicana ha quasi ultimato il suo percorso verso un vero e proprio tribunale costituzionale, tuttavia dovranno essere introdotte alcune ulteriori modifiche affinché si consolidi come una Corte costituzionale.

A mio avviso, fra le cose necessarie da introdurre per arrivare alla piena condizione di Corte costituzionale a livello di quella italiana, potrebbero essere le seguenti:

1) Consolidare la Corte Suprema nella sua qualità di tribunale costituzionale. Invero, depurandola dalle sue attuali molteplici competenze, qualificandola nell’esame di questioni rigorosamente costituzionali, e lasciando quindi ai tribunali federali le altre questioni, pur tuttavia salvaguardando la c.d. facoltà di avocazione della Corte Suprema, che le permetta di poter esercitare il ruolo di Supremo tribunale federale;

2) Potenziare la sua autonomia e indipendenza, riguardo al suo compito giurisdizionale. Magari prendendo come modello l’operato della Corte costituzionale italiana, sia con i suoi innovativi strumenti di intervento, che con la ricca tipologia di sentenze;

3) Rafforzare le sue aspirazioni di consolidamento e specializzazione come Corte costituzionale. Questo si potrebbe ottenere se si sviluppassero ancora di più, le relazioni di scambio e collaborazione con i tribunali costituzionali presenti in altri Paesi ed anche con le Corti internazionali, ovvero che la Corte Suprema messicana continui con la prassi ormai consolidata di sottoscrivere accordi o convenzioni che permettano incontri annuali (tra i giudici costituzionali, tra gli assistenti di studio, tra i giuristi, i docenti universitari, i ricercatori ecc.) al fine di scambiare documentazione, organizzare congressi, convegni, seminari, gruppi di studi, ecc.

Alcuni di queste cose, già oggi sono una realtà come:

  1. I) l’adesione nel 2005 della Corte Suprema alla“Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional”, e la sottoscrizione nel 2008 dell’accordo con la “Commissione per la democrazia attraverso il diritto, la c.d. Commissione di Venezia”;
  2. II) i corsi annui (di durata breve) di specializzazione degli assistenti di studio della Corte Suprema, svolti in tribunali costituzionali e università straniere (fra cui la Spagna, la Costa Rica, il Paraguay, la Colombia ecc.) che hanno prodotto fin ora, 126 ricerche nei diversi settori del diritto nazionale ed internazionale;

III) l’organizzazione di incontri internazionali di studio in materia di giustizia costituzionale, come il 1° Congresso internazionale sulla giustizia costituzionale, tenutosi nel 2008 in Cancún, Quintana Roo, (Messico), che ha visto la presenza di illustri giuristi di ogni parte del globo, il 4° Seminario di studio sul diritto costituzionale e tributario in Iberoamerica, tenutosi nel 2008 in Acapulco, Guerrero, (Messico), la VII^ Conferenza iberoamericana sulla giustizia costituzionale, tenutasi nel 2009 in Mérida, Yucatán, (Messico);

  1. IV) la cospicua produzione della Casa editrice della Corte Suprema, concernente pubblicazioni di libri relativi ai propri compiti ed alle ricerche sulle diverse discipline, sia nella versione cartacea che digitale.

Tuttavia le cose da fare sono ancora molte, in vista delle prossime sfide rivolte non solo alla giustizia costituzionale messicana, ma anche alla giustizia costituzionale di tutti i paesi del globo.

Si pensi, in particolare alle nuove problematiche che si pongono in questo periodo nel campo della giustizia costituzionale, come i temi della globalizzazione, dell’immigrazione, del rispetto dei diritti inviolabili di ogni uomo anche di fronte alle esigenze di sicurezza collettiva, del rapporto tra ordinamenti nazionali e sovranazionali, alle nuove frontiere della bioetica, agli sviluppi delle tecnologie sia nel campo dei mass media che delle reti informatiche, – per citarne solo alcuni – che costituiscono altrettante sfide alla coerenza ed alla lungimiranza non solo dei legislatori e dei governanti, ma anche di coloro cui le Costituzioni affidano il difficile compito di garantire, in ogni circostanza, la compatibilità delle leggi con i principi fondamentali sui quali poggiano gli ordinamenti.

Questi sono alcuni dei terreni destinati a impegnare a fondo i sistemi di giustizia costituzionale nei vari paesi del mondo nel corso dei prossimi anni. Dalle risposte che a queste sfide saranno date dipenderà non solo l’assetto dei diversi ordinamenti nazionali, ma anche il volto che la comunità mondiale assumerà nel prossimo futuro e probabilmente, per molti anni a venire; una grande responsabilità investe quindi in questo scorcio iniziale del XXI secolo, gli organi di giustizia costituzionale di tutto il mondo.

Forse non è azzardato affermare che sarà attraverso la migliore conoscenza reciproca e la cooperazione internazionale dei tribunali costituzionali, che si rafforzeranno i presupposti affinché gli ideali ed i principi del costituzionalismo – diritti e doveri della persona, equilibrio fra i poteri, garanzie di giustizia – si affermino e si rafforzino in tutto il mondo.

Dunque, concluderei il presente lavoro ricordando le parole del giudice costituzionale messicano Sergio Salvador Aguirre Anguiano, “la strada che la Corte Suprema sta seguendo al fine di confrontarsi con il suo destino e vocazione di tribunale costituzionale, deve generare la certezza del già palpabile avvento di una nuova epoca per la distribuzione della giustizia in Messico ⌊12⌋”.

 

NOTE:

⌊1⌋ Inoltre si devono annoverare gli antecedenti spagnoli (castigliani).

⌊2⌋ Tuttavia è da ricordare che gli antecedenti della Corte Suprema messicana si trovano nella Reale udienza del Messico, istituita il 29 novembre 1527 come Suprema organo giudiziario all’epoca della Nuova Spagna periodo durato del 1521 al 1821, le sue competenze riguardavano i c.d. reales amparos quali mezzi di difesa degli indigeni al fine di richiedere la restituzione delle loro terre di cui erano stati spogliati. Nel periodo storico dell’indipendenza della Spagna nel 1810 al 1821, è stato istituito il primo Tribunale federale, ovvero il Tribunale Supremo de Justicia de la America Mexicana, con sede in Ario de Rosales, nello Stato federato del Michoacán (1815), tuttavia tale organo giurisdizionale ebbe una breve durata con l’inizio di vigenza della Costituzione di Apatzingán.

⌊3⌋ Le fonti sulla Corte costituzionale sono: – Costituzione della Repubblica Italiana (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 1947, n. 298 e, straordinari); – Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 “Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale”; – Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 “Norme integrative della Costituzione della Repubblica Italiana, relative alla Corte costituzionale”; – Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”; – Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, “Delibera della Corte costituzionale del 16 marzo 1956 e successive modificazioni”; – Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, “Delibera della Corte costituzionale del 7 ottobre 2008”. (Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2008, n. 261); – Legge 18 marzo 1958, n. 265; – Integrazioni e modificazioni alla Legge 11 marzo 1953, n. 87, concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Corte costituzionale; – Regolamento Generale della Corte costituzionale “Delibera della Corte costituzionale italiana del 20 gennaio 1966 e successive modificazioni”; – Legge Costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 “Modificazioni dell’articolo 135, della Costituzione della Repubblica Italiana e disposizioni sulla Corte costituzionale italiana”; – Regolamento del Senato della Repubblica Italiana (approvato il 17 febbraio 1971); – Regolamento de la Camera dei Deputati della Repubblica Italiana (approvato il 18 febbraio 1971); – Legge 15 ottobre 1971, n. 1032 – Interpretazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale; –Legge 16 aprile 1974, n. 124 – Norme integrative dell’articolo 2 della Legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale; – D.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092 “Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica Italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana”; – Legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; – Legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica Italiana alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”; – Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 “Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455; – Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 “Statuto speciale per la Sardegna”; – Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 “Statuto speciale per la Valle d’Aosta”; – Legge Costituzionale 27 dicembre 1963, n. 1 “Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia”; – D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”; – D. Lgs. 16 de marzo 1992, n. 266 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento”; – Legge 3 agosto 2007, n. 124 “Norme particolari in tema di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato”, Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto; – Legge 25 gennaio 1962, n. 20 “Norme sui procedimenti e giudizi di accusa”; – Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla corte costituzionale, “Delibera della Corte costituzionale del 27 novembre 1962”; – Legge Costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 “Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione della Repubblica Italiana e della Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione della Repubblica Italiana”; – Legge 5 giugno 1989, n. 219 “Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dell’articolo 90 della Costituzione della Repubblica Italiana”; – Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa. (Approvato per il Senato e la Camera dei Deputati, rispettivamente, il 7 giugno 1989 e 28 giugno 1989, in un identico testo e per maggioranza assoluta dei suoi membri); – Legge 25 maggio 1970, n. 352 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e sulla iniziativa legislativa del popolo”; – Regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale (Approvato dalla Corte costituzionale, con delibera 16 dicembre 1999), in www.cortecostituzionale.it.

⌊4⌋ Le fonti sulla Corte Suprema sono: La Costituzione Federale, la Legge di esecuzione degli articoli 103 e, 107, della Costituzione Politica degli Stati Uniti Messicani, la c.d. Legge di Amparo, la Legge di Esecuzione dei commi I e II dell’articolo 105, della Costituzione Federale, l’Ordinanza Generale n. 16/2007 dell’Assemblea Plenaria della Corte Suprema, relativa alla esecuzione del Potere di inchiesta di cui l’articolo 97, secondo comma della Carta Costituzionale; Legge Organica del Potere Giudiziario della Federazione Messicana, il Regolamento interno della Corte, il Regolamento del Consiglio della Giudicatura Federale, in adempimento alla Legge Federale di Trasparenza e Accesso alla Pubblica Informazione Governativa, il c.d. Regolamento di “Escalafón”, ovvero sulla normativa applicabile al computo della anzianità e carriera dei dipendenti della Corte, il Manuale generale sull’organizzazione e le condizioni generali di lavoro della Corte, le Ordinanze generali della Corte e del Consiglio della Giudicatura Federale, le Ordinanze della Plenaria, le Ordinanze del Presidente della Corte, le Ordinanze dei Presidenti delle 2 Sezioni, le Ordinanze Generali del Dipartimento di Amministrazione della Corte, le Ordinanze Amministrative del Comitato dei Giudici costituzionali della Corte, la Normativa sul bilancio della Corte, il Codice di Etica del Potere Giudiziario della Federazione Messicana, Le basi, direttive, politiche e circolari emanate dalla Corte, il Codice Federale di Procedura Civile (applicabile in via sussidiaria), infine, si deve annoverare come un’ulteriore fonte, la giurisprudenza costituzionale emessa dalla 1ª Sezione, 2ª Sezione e Plenaria della Corte Suprema ed anche quella emanata dai Tribunali Collegiali Circoscrizionali. Le ordinanze applicabili al procedimento costituzionale sono: –“Acuerdo General número 15/2008 del ocho de diciembre de dos mil ocho, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina la designación y el pago de los peritos o especialistas que intervengan en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.” (Registro n. 1745, della Nona Epoca, della Plenaria della Corte Suprema, Tomo XXIX, gennaio 2009, p. 3089); –“Acuerdo General número 7/2008, de veinte de mayo de dos mil ocho, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se regula el aplazamiento de la resolución de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad con motivo de la ausencia de alguno o algunos de sus integrantes.”, (Registro n. 1645, della Nona Epoca, della Plenaria della Corte Suprema, Tomo XXVII, maggio 2008, p. 1187); –“Acuerdo número 6/2005 de siete de febrero de dos mil cinco, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la publicación de las sentencias dictadas en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.”, (Registro n. 1222, della Nona Epoca, della Plenaria della Corte Suprema, Tomo XXI, febbraio 2005; p. 1955); –“Acuerdo general de administración 5/2002, de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se otorga a los secretarios de estudio y cuenta adscritos a la unidad de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad facultades para tramitar los asuntos de dicha unidad, para lo cual quedan investidos de fe pública.”, (Registro n. 916, della Nona Epoca, del Presidente della Corte Suprema, Gazzetta XVI, ottobre 2002, p. 1505); –“Acuerdo general de administración 5/2002, de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se otorga a los secretarios de estudio y cuenta adscritos a la unidad de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad facultades para tramitar los asuntos de dicha unidad, para lo cual quedan investidos de fe pública.”, (Registro n. 916, della Nona Epoca, del Presidente della Corte Suprema, Gazzetta XVI, ottobre 2002, p. 1505); –“Acuerdo número 1/2001, de doce de febrero de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece reglas para acelerar el trámite y la resolución de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.”, (Registro n. 697, della Nona Epoca, della Plenaria della Corte Suprema, Tomo XIII, febbraio 2001; p. 1845); –“Acuerdo número 3/2000, del diecisiete de febrero de dos mil, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la suplencia en caso de ausencia de algún Ministro Instructor para la sustanciación de los procedimientos de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad.”, (Registro n. 568, della Nona Epoca, della Plenaria della Corte Suprema, Tomo XI, febbraio 2000, p. 1153); –“Acuerdo general 5/1998 relativo al pago de los gastos y los honorarios de los peritos designados por los Ministros Instructores en las controversias constitucionales.”, (Registro n. 433, della Nona Epoca, della Plenaria della Corte Suprema, Tomo VIII, agosto 1998, p. 937); –“Acuerdo relativo a los efectos de los considerandos de las resoluciones (aprobadas por cuando menos ocho votos) de los recursos de reclamacion y de queja interpuestos en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad.”, (Registro n. 63, della Nona Epoca, della Plenaria della Corte Suprema, Tomo IV, settembre 1996; p. 773), in www.scjn.gob.mx.

⌊5⌋ In entrambi i Paesi, i giudici godono di uno stipendio stabilito per legge, ed ambedue le Corti forniscono loro tutti i supporti e le strutture necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

⌊6⌋L’uso della biblioteca è riservato ai Giudici costituzionali, ai Giudici emeriti, ai magistrati e al personale in servizio presso la Corte costituzionale, e può essere esteso dal direttore della biblioteca anche al personale di essa in quiescenza. Il direttore su presentazione di un Giudice costituzionale o, eccezionalmente, sotto la sua responsabilità, può concedere a studiosi estranei alla Corte, la consultazione nei locali della biblioteca di opere ivi raccolte.

⌊7⌋ Il uso della biblioteca è aperta a tutto il pubblico.

⌊8⌋ L’informazione è stata presa del bilancio della Federazione del 2010, in www.diputados.gob.mx.

⌊9⌋ Il uso della biblioteca è aperta a tutto il pubblico.

⌊10⌋ Tuttavia esso, è disposto il sistema diffuso competenza attribuita a tutti i giudici rispetto delle norme legislative nazionali, con efficacia dichiarativa, inter partes, sulla base degli orientamenti della giurisprudenza comunitaria e costituzionale.

⌊11⌋ E. CHELI, Il giudice delle leggi. La Corte costituzionale nella dinamica dei poteri: una nuova edizione aggiornata, cit. p. 13.

⌊12⌋ S. S. AGUIRRE ANGUIANO, La Corte Suprema messicana come Tribunale costituzionale, Atti della Conferenza, tenutasi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università di Roma “Tor Vergata”, il 20 aprile 2006, trad. it. a cura di Y. V. BALDERAS ORTIZ, disponibili nel Dipartimento di Diritto Pubblico, p. 6.

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