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IL GIUDIZIO SUI REATI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA: PROCEDURA: FASE PARLAMENTARE E GIURISDIZIONALE: YULHMA V. BALDERAS ORTIZ.

IL GIUDIZIO SUI REATI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA: PROCEDURA, FASE PARLAMENTARE E GIURISDIZIONALE

di Avv. Yulhma V. Balderas Ortiz
Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Il procedimento consta di due fasi: parlamentare e giurisdizionale.

La fase iniziale del procedimento si svolge davanti al Parlamento in seduta comune che adotta la deliberazione[1] di messa in stato d’accusa e, a scrutinio segreto.

In realtà la fase parlamentare si compone di due parti: la prima presso il Comitato[2] bicamerale formato dai componenti della Giunta del Senato e da quelli della Giunta[3] della Camera. L’ufficio di Presidenza del Comitato[4], è costituito dall’Ufficio di Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica, o dall’Ufficio di Presidenza della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.

I componenti del Comitato non possono essere ricusati. Essi hanno tuttavia facoltà di astenersi, con il consenso del Presidente della Camera dei deputati, nei casi in cui il Codice di procedura penale ammetta la ricusazione del giudice o quando esistono gravi ragioni di convenienza.

Nel caso di legittimo impedimento a partecipare alla seduta, il Presidente del Comitato ammette la sostituzione del componente impedito. I componenti del Comitato astenutisi e quelli legittimamente impediti a partecipare alla seduta, sono sostituiti immediatamente da senatori e da deputati appartenenti al medesimo gruppo parlamentare, tratti da un elenco compilato all’inizio di ogni legislatura dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

La procedura è introdotta dai lavori di un Comitato composto dai membri delle Giunte per le immunità, di cui all’articolo 68 della Costituzione. Tale organo (che sostituisce la soppressa Commissione inquirente[5]) svolge una fase istruttoria, utilizzando allo scopo i rapporti, i referti[6] e le denuncie concernenti i reati previsti dall’articolo 90 della Costituzione, trasmessi dal Presidente della Camera[7].

Nel caso di indagini promosse d’ufficio dal Comitato, il Presidente della Camera dà notizia al Presidente del Senato della comunicazione pervenutagli da parte del Comitato medesimo. Il Comitato può chiedere ai Presidenti delle due Camere, di dare notizia alle rispettive Assemblee delle trasmissioni e comunicazioni.

Inoltre, il Comitato è convocato dal suo Presidente entro dieci giorni dal ricevimento degli atti trasmessi. Il Comitato può deliberare il promuovimento d’ufficio delle indagini, su proposta anche di un solo componente. Il Presidente convoca il Comitato per la deliberazione entro dieci giorni dal ricevimento della proposta.

Nello svolgimento delle indagini il Comitato ha i poteri del Pubblico Ministero nel processo penale. In questa fase dell’indagine l’indagato ha anche il diritto di esercitare la propria difesa.

Per quanto riguarda le delibere del Comitato va ricordato che esse non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti. I componenti del Comitato non possono astenersi dal voto. Le sedute del Comitato, sono ordinariamente segrete. Perciò al Comitato non può essere opposto il segreto d’ufficio o il segreto di stato. Il Comitato può tuttavia deliberare, di volta in volta, di rendere pubbliche intere sedute (quelle conclusive), e parti di esse, avvalendosi dei mezzi di pubblicità previsti dal regolamento della Camera, alla quale appartiene il parlamentare che lo presiede.

Al termine[8] dei propri lavori (entro cinque mesi prorogabili per una sola volta di tre mesi), il Comitato decide e può dichiarare la propria incompetenza[9]. Infatti al termine delle indagini può risultare che non ricorrono gli estremi del reato presidenziale ma di reato ordinario e quindi il Comitato dichiara la propria incompetenza[10] e gli atti sono trasmessi all’autorità giudiziaria ordinaria. In alternativa può risultare che la notizia ricevuta ed esaminata risulti destituita di fondamento, e quindi viene disposta la archiviazione degli atti del procedimento in caso di manifesta infondatezza[11].

Le ordinanze con le quali il Comitato dichiara la propria incompetenza perché il reato è diverso da quelli previsti dall’articolo 90 della Costituzione, ovvero delibera l’archiviazione degli atti del procedimento sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, ai Presidenti delle due Camere, i quali ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee.

Entro dieci giorni dalla comunicazione, un quarto dei componenti del Parlamento in seduta comune può chiedere che il Comitato presenti la relazione al Parlamento medesimo. La richiesta è presentata in forma scritta al Presidente della Camera di appartenenza dei richiedenti, il quale verifica l’autenticità delle sottoscrizioni. Il Presidente del Senato della Repubblica, trasmette immediatamente al Presidente della Camera dei deputati le richieste a lui presentate.

I Presidenti delle due Camere comunicano alle rispettive Assemblee, l’intervenuta definitività delle dichiarazioni di incompetenza, e delle deliberazioni di archiviazione in ordine alle quali non sia stata presentata la richiesta da parte del prescritto numero di componenti del Parlamento in seduta comune.

Oltre che alle due Assemblee da parte dei rispettivi Presidenti, l’avvenuta presentazione della richiesta da parte del prescritto numero di componenti del Parlamento in seduta comune, è comunicata dal Presidente della Camera dei deputati al Comitato, il quale deve presentare la relazione entro un mese[12] da tale comunicazione.

In una terza ipotesi qualora vengono individuati gli estremi del reato presidenziale, il Comitato trasmette al Parlamento in seduta comune[13] una relazione sulla messa in stato di accusa, in cui sono contenute la enunciazione del fatto, l’indicazione delle indagini esperite e le conclusioni. In particolare vanno indicati gli addebiti e le relative ipotesi di reato. Il Comitato nomina uno o più relatori per sostenere la discussione dinanzi al Parlamento.

Di fronte al Parlamento in seduta comune[14], inizia quindi la seconda parte della fase parlamentare.

Convocato il Parlamento in seduta comune[15] ad opera del Presidente della Camera dei deputati, sentito quello del Senato, si procede alla discussione[16] della relazione[17] del Comitato. Possono essere disposte indagini suppletive[18], da affidarsi nuovamente allo stesso Comitato.

Sulle delibere del Parlamento è da ricordare, che queste possono essere nel senso di approvare le conclusioni del Comitato di non doversi procedere o dell’archiviazione. In tal caso ove approvate, comportano la fine del procedimento. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e la delibera sulla messa in stato di accusa deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento.

Possono essere invece formulate, proposte dirette a deliberare lo stato d’accusa. La procedura è resa complessa dalla possibilità di presentare richiesta di ulteriore indagini, pregiudiziali sulla competenza parlamentare e altre pregiudiziali.

Il Parlamento elegge quindi uno o più Commissari[19] per l’accusa[20], col compito di sostentarla di fronte alla Corte[21]. L’elezione dei Commissari avviene anche con votazione a scrutinio segreto. Ogni membro del Parlamento vota per un numero di persone pari a quello dei commissari da eleggere. Si intendono nominati coloro che ottengono il maggior numero di voti. I Commissari di accusa possono rifiutare la nomina dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati, entro tre giorni dalla nomina stessa. Decorso tale termine non possono dare le dimissioni. Inoltre è da rilevare che non si fa luogo alla sostituzione dei commissari di accusa, sempre che ne rimanga in carica almeno uno. Nel caso di rifiuto della nomina o di impedimento di tutti i commissari, il Parlamento è riunito in seduta comune entro dieci giorni, per provvedere alla loro sostituzione.

In queste circostanze il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l’atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale, unitamente alla relazione del Comitato, alle eventuali relazioni di minoranza, e agli atti e documenti del procedimento. Comunica altresì, il nome dei Commissari d’accusa e del Presidente del Collegio di accusa previsto dall’articolo 18 della Legge 25 gennaio 1962, n. 20.

Dopo la messa in stato d’accusa inizia la fase giurisdizionale del procedimento di fronte alla Corte costituzionale, sulla falsariga del processo penale ordinario. Il Presidente della Corte, appena ricevuto l’atto di accusa dal Presidente della Camera, dispone che esso sia notificato all’accusato entro due giorni a cura della cancelleria, e convoca la Corte in pubblica udienza per procedere al sorteggio[22] delle persone che dovranno esercitare le funzioni di giudici aggregati[23], dandone avviso all’Ufficio dei Commissari di accusa.

Inoltre invita le persone comprese nell’elenco[24], a documentare il possesso dei requisiti per la loro eleggibilità. Per la verifica dei requisiti di tali persone, la Corte è convocata nelle forme previste dall’articolo 5 del Regolamento generale. Qualora la Corte abbia ragione di ritenere che per talune delle persone comprese nell’elenco, sussistano motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente ne dà immediata notizia all’interessato, il quale entro i venti giorni successivi, può prendere visione dei documenti esistenti presso la Presidenza e presentare memorie.

Decorso tale termine, la Corte decide, sentito l’interessato, se questo ne abbia fatto richiesta. In caso di urgenza il termine può essere ridotto alla metà.

La Corte, ove accerti la ineleggibilità o l’incompatibilità di taluna delle persone comprese nell’elenco, ne dispone l’esclusione. Del provvedimento, il Presidente dà immediata comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.

Le persone comprese nell’elenco, sono tenute ad informare il Presidente della Corte di sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità. Ogni due anni la Corte verifica se siano sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità. Qualora si abbia ragione di ritenere che per taluna delle persone comprese nell’elenco, siano sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente convoca la Corte a norma degli articoli 10 e 11 della Legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dalla decisione di decadenza il Presidente della Corte dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. Quando per qualsiasi causa, l’elenco si sia ridotto in misura tale da rendere necessaria l’integrazione, il Presidente della Corte ne dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati[25].

Inoltre il Presidente della Corte nomina un giudice per l’interrogatorio[26] e per la istruzione[27], e la relazione. In caso di sopravvenuto impedimento del giudice istruttore, il Presidente provvede alla sostituzione. Il giudice istruttore adotta gli atti istruttori che ritiene necessari[28] o quelli disposti dalla Corte. Gli atti istruttori sono compiuti con le forme stabilite dal Codice di procedura penale, previa comunicazione ai Commissari d’accusa per l’esercizio della facoltà prevista dall’articolo 13, secondo comma, della Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Eguale comunicazione deve essere fatta ai difensori, quando a norma del Codice di procedura penale, essi hanno facoltà di assistere agli atti istruttori. Le richieste e le istanze dei Commissari di accusa, e dei difensori per il compimento di atti istruttori non accolte dal giudice istruttore, possono essere presentate alla Corte la quale decide in Camera di Consiglio.

Ogni volta che il giudice istruttore ritenga necessario un provvedimento[29] della Corte, presenta a questa le sue proposte sentiti i Commissari d’accusa. Quando il giudice istruttore ha espletato la istruzione, il Presidente convoca la Corte in Camera di Consiglio.

è da ricordare che nell’iter dell’istruttoria, si devono eventualmente rinnovare gli atti istruttori svolti nella fase parlamentare.

La Corte, se non ritiene di disporre ulteriori atti istruttori, dichiara con ordinanza chiusa la istruzione. Gli atti e i documenti del processo sono depositati in cancelleria. Del deposito si dà avviso agli accusati, ai difensori e ai commissari di accusa, per l’esercizio delle facoltà previste dall’articolo. 372 del Codice di procedura penale[30].

Chiusa l’istruzione, il Presidente, fissa nel termine non inferiore a venti giorni, la data del dibattimento[31] e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati. Il decreto è notificato all’accusato e al suo difensore.

Prima dell’inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati, possono presentare istanza motivata, con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata dell’accusato, o del suo difensore ovvero dei commissari d’accusa.

La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione, senza l’intervento dei giudici ai quali l’astensione o la ricusazione si riferisce. Espletate le formalità di apertura del dibattimento, la Corte decide le eventuali questioni preliminari.

Il Presidente invita poi il Giudice relatore a fare la relazione, e successivamente procede all’interrogatorio e all’assunzione delle prove. Terminata l’assunzione delle prove, il Commissario o i commissari di accusa pronunciano la requisitoria. Successivamente i difensori espongono le difese. L’accusato ha per ultimo la parola.

Il Presidente infine dichiara chiuso il dibattimento e la Corte si ritira in Camera di consiglio[32] senza interruzione, con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati intervenuti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio. I giudici ordinari e aggregati che costituiscono il Collegio giudicante continuano a farne parte sino all’esaurimento del giudizio, anche se sia sopravvenuta la scadenza del loro incarico.

In seguito viene emessa la sentenza[33], la Corte giudica[34] con la presenza di almeno 21 giudici dei quali i giudici aggregati devono essere la maggioranza.

Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d’imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sull’applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto. In caso di parità di voti prevale l’opinione più favorevole all’accusato[35].

Subito dopo la decisione, il Presidente estende il dispositivo e dà incarico a uno dei giudici di redigere la sentenza. Il dispositivo è immediatamente letto in udienza dal Presidente. Il testo della sentenza deve essere presentato al Collegio entro quindici giorni, per essere approvato in Camera di Consiglio e sottoscritto. Quando si tratti di procedimento di particolare complessità, il Presidente può disporre una proroga del termine. Dopo la sottoscrizione, la sentenza è depositata in cancelleria. Entro due giorni dal deposito in cancelleria una copia della sentenza è trasmessa dal Presidente al Ministro di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Altra copia della sentenza è trasmessa d’ufficio al Procuratore generale, presso la Corte d’appello di Roma per la esecuzione.

La sentenza può essere di assoluzione o di condanna[36]. La pena, su cui la Corte costituzionale ha ampia discrezionalità nella scelta delle sanzioni da irrogare, in quanto può determinare le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative[37] e civili adeguate al fatto. Oltre alla pena massima dell’ergastolo, la Corte potrà quindi disporre la rimozione dalla carica di Presidente (che, in fondo, è l’obiettivo principale dell’intero procedimento[38]). Si tratta di una formula poco perspicua e assolutamente indeterminata, anche perché non è specificato nemmeno se la pena massima sia da riferire solo ai reati (identici o corrispondenti), previsti nel codice penale ovvero a quella massima stabilita dalle vigenti leggi penali[39].

Infine, è da ricordare che nel caso in cui la sentenza condanna coinvolga oltre al Presidente della Repubblica altri soggetti, la Corte nonostante che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato disponga, che essa possa conoscere soltanto i reati compresi nell’atto di accusa, può chiedere al Parlamento in seduta comune di ampliare l’atto di accusa ad un reato connesso previsto dall’articolo 90 della Costituzione. La Corte ha altresì, il potere di estendere per connessione il suo giudizio ai concorrenti nel reato, in tale eventualità, se sia già in corso un procedimento penale davanti all’autorità giudiziaria ordinaria o militare, quest’ultima deve su richiesta della Corte, trasmettere ad essa gli atti[40].

La Corte inoltre, applica l’amnistia e l’indulto e decide sulle domande di riabilitazione relative a sentenze di condanna da essa pronunciate[41]. L’esecuzione della sentenza è affidata al Presidente e al Procuratore generale della Corte di appello di Roma[42].

La sentenza è irrevocabile[43], ma può essere sottoposta a revisione[44] con ordinanza della Corte Costituzionale[45] se, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso. Il potere di chiedere la revisione attribuito al Pubblico Ministero dal codice di procedura penale, è esercitato dal Comitato di cui all’articolo 12 della Legge costituzionale del 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall’articolo 3 della Legge costituzionale del 16 gennaio 1989, n. 1.

Una volta emessa l’ordinanza che accoglie la istanza di revisione del giudizio, il Presidente della Corte dispone la comunicazione dell’ordinanza al Presidente della Camera dei deputati. Questi convoca il Parlamento in seduta comune, per l’elezione dei commissari d’accusa[46].

La Corte costituzionale giudica sulle istanze di revisione e provvede all’applicazione dell’amnistia o dell’indulto e alla riabilitazione nella composizione prevista per i giudizi di accusa. Il sorteggio dei giudici aggregati è fatto dalla Corte in pubblica udienza, con la partecipazione di un delegato della Commissione inquirente.

Per i giudizi di revisione e di riabilitazione e per quelli di applicazione di amnistie e indulti, oltre alle disposizioni degli artt. 33 e 34 della Legge Costituzionale del 25 gennaio 1962, n. 20, si osservano le disposizioni dei titoli precedenti, in quanto applicabili.

NOTE: 

[1]V. l’articolo 17 della Legge costituzionale n. 20, del 25 gennaio 1962 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 115.

[2]Costituzione del Collegio d’accusa. Commissari delegati. Quando i commissari eletti dal Parlamento per sostenere l’accusa a norma dell’articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono più di due, essi, subito dopo la loro elezione, si costituiscono in Collegio di accusa eleggendo fra loro il presidente. Il Collegio di accusa può nominare tra i suoi componenti uno o più commissari delegati a prendere la parola nel dibattimento e a formulare le richieste secondo l’atto d’accusa e le deliberazioni del Collegio stesso. Sostituzione dei commissari d’accusa. Sospensione del giudizio. Nel caso di cessazione dall’ufficio o di impedimento di tutti i commissari d’accusa, il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale è sospeso sin quanto il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione. Il Parlamento è riunito per provvedervi entro dieci giorni. Cessazione dall’incarico dei commissari di accusa. – I commissari d’accusa cessano dall’incarico col deposito della sentenza in cancelleria. V. gli articoli 18, 19 e 20 della Legge costituzionale n. 20, del 25 gennaio 1962 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 115 ss.

[3]V. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 295 ss; A. CERRI, Corso di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 514 ss; A. CELOTTO, La Corte costituzionale, cit., pp. 111 ss; E. MALFATTI, A. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia Costituzionale, op. cit., p. 289; T. MARTINES, Diritto Costituzionale, cit., pp. 340 ss; R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Pubblico, cit., p. 499; S. M. CICCONETTI, Lezioni di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 114 ss.

[4]Sul Comitato Parlamentare per i procedimenti di accusa e sull’Ufficio di Presidenza del Comitato. V. gli articoli 2 al 5 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, deliberato dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989 e dal Senato della repubblica il 7 giugno 1989 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 154 ss.

[5]V. F.S. MARINI, Appunti di giustizia costituzionale, cit., p. 133.

[6]V. gli articoli 9 e 10 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, deliberato dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989 e dal Senato della repubblica il 7 giugno 1989 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 157 ss.

[7]V. l’articolo 8 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, deliberato dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989 e dal Senato della repubblica il 7 giugno 1989 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 157.

[8]Su questi aspetti v. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 297 ss; A. CERRI, Corso di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 515 ss; R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Pubblico, cit., p. 499; S. M. CICCONETTI, Lezioni di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 114 ss.

[9]Cfr. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 297 ss; T. MARTINES, Diritto Costituzionale, cit., p. 341; R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Pubblico, cit., p. 500; S. M. CICCONETTI, Lezioni di Giustizia Costituzionale, cit., p. 115.

[10]V. l’articolo 11 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, deliberato dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989 e dal Senato della repubblica il 7 giugno 1989 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 158 ss.

[11]Cfr. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 297 ss; A. CERRI, Corso di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 515 ss; L. MEZZETTI, Manuale Breve Diritto Costituzionale, cit., p. 421; T. MARTINES Temistocle, Diritto Costituzionale, cit., p. 341; R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Pubblico, cit., p. 500; S. M. CICCONETTI, Lezioni di Giustizia Costituzionale, cit., p. 115.

[12]Il Presidente della Camera dei deputati, sentito il Presidente del Senato della Repubblica, emette l’atto di convocazione del Parlamento in seduta comune entro trenta giorni dalla data della presentazione della relazione da parte del Comitato ovvero, nel caso di mancata o tardiva presentazione della relazione, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per il compimento delle indagini o del termine di cui al comma 5 dell’articolo 11. La seduta comune deve avere luogo entro trenta giorni dalla emissione dell’atto di convocazione. V. articolo 15 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, deliberato dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989 e dal Senato della repubblica il 7 giugno 1989 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 161.

[13]Riguardo a questo punto, v. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 297 ss; A. CERRI, Corso di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 516 ss; A. CELOTTO, La Corte costituzionale, cit., pp. 111 ss; G. U. RESCIGNO, Corso di Diritto Pubblico, cit., p. 475; DI CELSO M. MAZZIOTTI, G. M. SALERNO, Manuale di Diritto Costituzionale, cit., pp. 539 ss; L. MEZZETTI, Manuale Breve Diritto Costituzionale, cit., p. 421; E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia Costituzionale, cit., pp. 289 ss; T. MARTINES, Diritto Costituzionale, cit., p. 340; R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Pubblico, cit., p. 500; S. M. CICCONETTI, Lezioni di Giustizia Costituzionale, cit., p. 115.

[14]Prima dell’inizio della discussione generale e fino alla conclusione degli interventi del relatore e degli eventuali relatori di minoranza almeno quaranta componenti del Parlamento in seduta comune possono presentare ordini del giorno intesi a formulare proposte in difformità dalle conclusioni del Comitato. Sulle conclusioni del Comitato e sugli ordini del giorno non è consentita la presentazione di emendamenti. Qualora non siano stati presentati ordini del giorno e il Comitato abbia proposto che si deliberi l’archiviazione ovvero che si dichiari non doversi procedere, il Parlamento prende atto delle conclusioni del Comitato. Qualora, in difetto della presentazione di ordini del giorno, sia stata respinta la proposta formulata dal Comitato di deliberare il compimento di ulteriori indagini intese a stabilire se la competenza in ordine ai fatti per i quali si procede appartenga al Parlamento, si fa luogo a votazione sulla competenza del Parlamento. Ove tale competenza risulti affermata ed altresì nel caso che, sempre in difetto della presentazione di ordini del giorno e comunque in mancanza di altre proposte, sia stata respinta la proposta di dichiarare l’incompetenza del Parlamento o quella di disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa, il Presidente sospende la seduta per consentire al Comitato di formulare ulteriori conclusioni. Qualora siano stati presentati ordini del giorno, sono messe in votazione per prime le proposte di dichiarare l’incompetenza del Parlamento, salvo che non vi siano proposte di deliberare il compimento di ulteriori indagini intese a stabilire se la competenza in ordine ai fatti per i quali si procede appartenga al Parlamento stesso. Sono quindi messe in votazione le proposte di disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa. Nel caso di reiezione delle proposte concernenti la competenza e di quelle intese a disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa, non si fa luogo a votazione sulle proposte di dichiarare non doversi procedere e su quelle di deliberare l’archiviazione, le quali si intendono nell’ordine approvate se non siano state formulate altre proposte. Ove siano formulate proposte di deliberare la messa in stato di accusa, sono infine messe in votazione tali proposte, intendendosi la loro reiezione come deliberazione di non doversi procedere. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e possono essere disposte per parti separate. La deliberazione di messa in stato di accusa è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento. V. l’articolo 18 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, deliberato dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989 e dal Senato della repubblica il 7 giugno 1989 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 162 ss.

[15]Su questo aspetto è da ricordare che quando il Parlamento è riunito in seduta comune per un procedimento di accusa non sono ammessi rinvii, ma soltanto brevi sospensioni della seduta disposte insindacabilmente dal Presidente. V. l’articolo 20 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, deliberato dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989 e dal Senato della repubblica il 7 giugno 1989 in M. SICLARI, Norme Relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, op. cit., p. 164.

[16]Tale discussione inizia con la relazione del Comitato seguita dagli interventi degli eventuali relatori di minoranza. Salvo che non sia diversamente stabilito si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati. V. articolo 16 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, deliberato dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989 e dal Senato della repubblica il 7 giugno 1989 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 161.

[17]La relazione del Comitato al Parlamento in seduta comune deve contenere l’enunciazione del fatto, l’indicazione delle indagini esperite, le conclusioni. Se la relazione propone la messa in stato di accusa, le conclusioni devono riportare l’indicazione degli addebiti con le relative ipotesi di reato e degli elementi su cui la proposta è basata. Il Comitato nomina uno o più relatori per sostenere la discussione dinanzi al Parlamento. La relazione è presentata ai Presidenti delle due Camere ed è stampata e distribuita secondo le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati. Possono essere presentate relazioni di minoranza. V. l’articolo 12 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, deliberato dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989 e dal Senato della repubblica il 7 giugno 1989 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 159 ss.

[18]Qualora il Parlamento abbia deliberato il compimento di un supplemento di indagini, il Comitato di cui all’articolo 2, adempiuto l’incarico, presenta una relazione suppletiva scritta. V. l’articolo 17 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, deliberato dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989 e dal Senato della repubblica il 7 giugno 1989 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 162.

[19]Su questo aspetto v. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia Costituzionale, cit., p. 298; A. CERRI, Corso di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 518 ss; A. CELOTTO, La Corte costituzionale, cit., pp. 111 ss; DI CELSO M. MAZZIOTTI, SALERNO G.M., Manuale di Diritto Costituzionale, cit., pp. 539 ss; L. MEZZETTI, Manuale Breve Diritto Costituzionale, cit., p. 421; T. MARTINES, Diritto Costituzionale, cit., p. 341; S. M. CICCONETTI, Lezioni di Giustizia Costituzionale, cit., p. 115.

[20]V. gli articoli 6 al 7 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, deliberato dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989 e dal Senato della repubblica il 7 giugno 1989 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 154 ss.

[21]V. l’articolo 19 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, deliberato dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989 e dal Senato della repubblica il 7 giugno 1989 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 164.

[22]La Corte Costituzionale, ricevuto l’atto di accusa, procede, in pubblica udienza e con la partecipazione dei commissari d’accusa, al sorteggio dei giudici aggregati previsto dall’art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Per il sorteggio sono immesse nell’urna tante schede quante sono le persone comprese nell’elenco, recanti ciascuna il nome di una di tali persone. Le schede devono essere chiuse e non devono presentare segni di riconoscimento. Il sorteggio ha luogo mediante l’estrazione di sedici schede. All’estrazione e all’annotazione dei nomi indicati sulle schede, man mano che vengono estratte, provvedono in qualità di scrutatori i due giudici meno anziani. Il risultato viene proclamato dal Presidente. Subito dopo il sorteggio di cui all’articolo precedente, si procede con le medesime modalità al sorteggio di quattro supplenti. Qualora uno o più dei sorteggiati ad assumere le funzioni di giudice aggregato siano impediti, sottentrano i supplenti secondo l’ordine del sorteggio. In tal caso la Corte viene immediatamente convocata per integrare il numero necessario. Per il nuovo sorteggio si osservano le modalità stabilite dall’art. 6. Nello stesso modo si provvede qualora sia impedito taluno dei sorteggiati come supplenti. Il giuramento dei sorteggiati ha luogo nelle mani del Presidente della Corte alla presenza di due giudici. Il processo verbale è redatto dal cancelliere. Con la prestazione del giuramento i sorteggiati assumono la qualifica e le funzioni di giudice aggregato e le mantengono sino alla definizione del procedimento al quale partecipano. Prestato il giuramento da parte di tutti i giudici aggregati, il collegio si intende costituito e non sono possibili sostituzioni se non mediante i supplenti. Se per qualsiasi ragione il numero dei giudici aggregati facenti parte del Collegio diventi pari o inferiore a quello dei giudici ordinari, il numero di questi ultimi viene ridotto in modo che i giudici aggregati siano in maggioranza. A tal fine si procede a sorteggio, osservando le disposizioni contenute nell’art. 6. Il nome del giudice istruttore non è posto in sorteggio. Al sorteggio hanno facoltà di assistere anche i giudici aggregati. V. l’articolo 21 della Legge costituzionale n. 20, del 25 gennaio 1962 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 116.

[23]V. gli articoli 1 al 5 delle Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale (Delibera 27 novembre 1962) in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 124 ss.

[24]L’elenco previsto dall’art. 135 della Costituzione è costituito di quarantacinque persone aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore. L’elenco è formato ogni nove anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per l’elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale. Con le stesse modalità il Parlamento provvede ad elezioni suppletive qualora per sopravvenute vacanze l’elenco si riduca a meno di trentasei persone. I nomi degli eletti sono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale. V. l’articolo 1, del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, deliberato dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989 e dal Senato della repubblica il 7 giugno 1989, in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 153.

[25]Tutte le volte che il numero dei componenti del Collegio sia ridotto a meno di ventuno, il Presidente dispone che si faccia luogo alla composizione di un nuovo Collegio. Qualora sia stata presentata una istanza di astensione o di ricusazione ai sensi dell’art. 25, primo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, il decreto di convocazione della Corte è notificato all’ufficio dei commissari di accusa e ai difensori, nonché al giudice o ai giudici ai quali l’istanza si riferisce. L’anzianità dei componenti del Collegio, ai fini dell’art. 28 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, si determina in base all’età. V. gli articoli 6 al 14 delle Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale (Delibera 27 novembre 1962) in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 124 ss.

[26]Il Presidente della Corte Costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, all’interrogatorio dell’imputato, se l’imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresì alla nomina di un difensore di ufficio. (Articolo così sostituito dall’art. 13, l. 5 giugno 1989, n. 219). V. l’articolo 22 della Legge costituzionale n. 20, del 25 gennaio 1962 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 117.

[27]V. gli articoli 19 al 22 delle Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale (Delibera 27 novembre 1962) in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 130 ss.

[28]Su questi aspetti v. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia Costituzionale, cit., p. 298; A. CERRI, Corso di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 520 ss; A. CELOTTO, La Corte costituzionale, cit., pp. 111 ss; G. U. RESCIGNO, Corso di Diritto Pubblico, cit., p. 475; DI CELSO M. MAZZIOTTI, G. M. SALERNO, Manuale di Diritto Costituzionale, cit., pp. 539 ss; L. MEZZETTI, Manuale Breve Diritto Costituzionale, cit., p. 421; T. MARTINES, Diritto Costituzionale, cit., p. 341; P. CARETTI, U. DE SIERVO, Istituzioni di Diritto Pubblico, cit., pp. 407 ss; R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Pubblico, cit., p. 500; S. M. CICCONETTI, Lezioni di Giustizia Costituzionale, cit., p. 116.

[29]La Corte può, anche d’ufficio, adottare i provvedimenti, cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Può altresì revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal comitato di cui all’art. 12 della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall’articolo 3 della L. 16 gennaio 1989, n. 1. (Articolo così sostituito dall’art. 14, l. 5 giugno 1989, n. 219). V. l’articolo 23 della Legge costituzionale n. 20, del 25 gennaio 1962 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 117.

[30]Il riferimento è al c.p.p. previgente.

[31]V. gli articoli 23 al 25 delle Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale (Delibera 27 novembre 1962) in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 132.

[32]V. gli articoli 24 e 25 della Legge costituzionale n. 20, del 25 gennaio 1962 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 117 ss.

[33]V. gli articoli 26 al 28 delle Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale (Delibera 27 novembre 1962) in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 133 ss.

[34]V. l’articolo 26 della Legge costituzionale n. 20, del 25 gennaio 1962 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 118 ss.

[35]V. l’articolo 28 della Legge costituzionale n. 20, del 25 gennaio 1962 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 120.

[36]Cfr. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia Costituzionale, cit., p. 298; A. CERRI, Corso di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 523 ss; A. CELOTTO, La Corte costituzionale, cit., pp. 111 ss; G. U. RESCIGNO, Corso di Diritto Pubblico, cit., p. 476; DI CELSO M. MAZZIOTTI, G. M. SALERNO, Manuale di Diritto Costituzionale, cit., p. 540; L. MEZZETTI, Manuale Breve Diritto Costituzionale, cit., p. 422; T. MARTINES, Diritto Costituzionale, cit., p. 341; R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Pubblico, cit., p. 500; S. M. CICCONETTI, Lezioni di Giustizia Costituzionale, cit., p. 116.

[37]Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell’articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell’art. 15 della L. cost. 11 marzo 1953, n. 1. Articolo così sostituito dall’art. 17, l. 5 giugno 1989, n. 219). V. l’articolo 28 della Legge costituzionale n. 20, del 25 gennaio 1962 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 121.

[38]Su questi aspetti v. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia Costituzionale, cit., p. 298; A. CERRI, Corso di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 523 ss; A. CELOTTO, La Corte costituzionale, cit., pp. 111 ss; DI CELSO M. MAZZIOTTI, G. M. SALERNO, Manuale di Diritto Costituzionale, cit., p. 540; L. MEZZETTI, Manuale Breve Diritto Costituzionale, cit., p. 422; T. MARTINES, Diritto Costituzionale, cit., p. 341; R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Pubblico, cit., p. 500; S. M. CICCONETTI, Lezioni di Giustizia Costituzionale, cit., p. 116.

[39]Cfr. F.S. MARINI, Appunti di giustizia costituzionale, cit., p. 134.

[40]Ibidem.

[41]V. l’articolo 21 della Legge costituzionale n. 20, del 25 gennaio 1962 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., p. 116.

[42]Su questo aspetto v. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia Costituzionale, cit., p. 298; A. CERRI, Corso di Giustizia Costituzionale, cit., p. 524.

[43](Comma così sostituito dall’articolo 16, l. 5 giugno 1989, n. 219). V. articolo 28 della Legge costituzionale n. 20, del 25 gennaio 1962 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 120 ss.

[44]Cfr. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di Giustizia Costituzionale, cit., p. 298; A. CERRI, Corso di Giustizia Costituzionale, cit., p. 524; A. CELOTTO, La Corte costituzionale, cit., pp. 111 ss; DI CELSO M. MAZZIOTTI, G. M. SALERNO, Manuale di Diritto Costituzionale, cit., p. 540; L. MEZZETTI, Manuale Breve Diritto Costituzionale, cit., p. 422; T. MARTINES, Diritto Costituzionale, cit., p. 342; P. CARETTI, U. DE SIERVO, Istituzioni di Diritto Pubblico, cit., pp. 407 ss; R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Pubblico, cit., p. 500; S. M. CICCONETTI, Lezioni di Giustizia Costituzionale, cit., p. 116.

[45]V. gli articoli 29 e 30 delle Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale (Delibera 27 novembre 1962) in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 133 ss.

[46]V. l’articolo 122 della Legge costituzionale n. 20, del 25 gennaio 1962 in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 122 ss.

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