I PROBLEMI DI TRANSIZIONE DELL’ORDINAMENTO ITALIANO DOPO LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2001: YULHMA V. BALDERAS ORTIZ.
I PROBLEMI DI TRANSIZIONE DELL’ORDINAMENTO ITALIANO DOPO LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2001
di Avv. Yulhma V. Balderas Ortiz
Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Successivamente alla riforma costituzionale n. 3 del 2001, la Consulta ha dovuto risolvere delle questioni sorte “a cavallo” tra la vecchia e la nuova normativa, infatti rispetto i ricorsi sollevati in via preventiva dallo Stato prima della riforma del titolo V, la Corte nella sentenza n. 17/2002, ha dichiarato la loro improcedibilità, rinviandoli all’eventuale rinnovata impugnazione in via successiva nei limiti del novello articolo 127 della Costituzione. Come si vede, non ha trovato applicazione il principio tempu regit actum, perché la normativa procedurale era cambiata prima della sua conclusione[1].
Viceversa, rispetto i ricorsi sollevati dalle Regioni contro la legislazione statale “preriforma”, infatti non ci sono stati problemi di carattere processuale, in conseguenza del fatto che tale disciplina non è stata modificata dalla Legge Costituzionale n. 3/2001.
Tuttavia c’è stata una incertezza sul merito, dovuto alla circostanza che era stata modificata nelle more processuali la disciplina sulla ripartizione delle competenze. La Consulta in questo caso, si è avvalsa del principio tempus regit actum ed ha risolto la questione sulla base della vecchia disciplina[2]. Come si evince, al riguardare norme “sulla produzione”, non si è realizzata un’illegittimità sopravvenuta, ma la precedente competenza legislativa statale è rimasta come “cristallizzata” al momento dell’adozione dell’atto. Quindi la normativa già esistente ha continuato ad essere parametrate alla previgente disciplina costituzionale sulla distribuzione di attribuzioni e conservare la propria efficacia sino al momento in cui l’autorità regionale, divenuta competente, non abbia attuato il suo potere legislativo eliminando la rispettiva disciplina. Che peraltro, fino a quel momento non potrà modificare lo Stato per non essere più competente[3].
NOTE:
[1]Cfr. F. S. MARINI, G. GUZZETTA, Diritto Pubblico Italiano ed Europeo, cit., p. 555.
[2]Ibidem.
[3]V. le sentenze n. 376/2002 e 272/2004, in www.cortecostituzionale.it.