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ALCUNE NOZIONI SUL SISTEMA STATUNITENSE DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE: YULHMA V. BALDERAS ORTIZ.

ALCUNE NOZIONI SUL SISTEMA STATUNITENSE DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE  

di Avv. Yulhma V. Balderas Ortiz
Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

 

Il potere di controllo “diffuso”, è esercitato da qualsiasi giudice[1] nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti da norme già esistenti nell’ordinamento, perciò, tutti gli organi giudiziari inferiori e superiori, siano quelli dell’ambito federale o locale, possono, o meglio, devono disapplicare le leggi che valutino incostituzionali, partendosi dalla duplice premessa del carattere rigido della Costituzione americana e del potere-dovere di ogni giudice d’interpretare sia la legge sia la Costituzione.

Invero, il giudice che nell’esercizio della sua funzione, si trovi a dover applicare una legge al caso concreto, deve verificare preliminarmente che essa non contrasti con la Costituzione. Mentre, infatti, il contrasto tra due leggi è risolto applicando il criterio cronologico lex posterior derogat priori, poiché si tratta di atti gerarchicamente pari ordinati e dunque dotati di una medesima forza, nell’ipotesi di contrasto tra legge e Costituzione l’inferiorità gerarchica della prima le impedisce di modificare validamente la seconda. In questo caso, il giudice deve dare la prevalenza alla Costituzione e non può più risolvere la controversia sottoposta alla sua decisione ricorrendo alla legge ritenuta incostituzionale. Pertanto, egli deve giudicare prescindendo da quella legge, disapplicandola ed applicando al Caso concreto una diversa norma individuata sulla base del criterio dell’analogia o di altri criteri, consentiti dal singolo ordinamento giuridico positivo.

Tuttavia, la disapplicazione è uno strumento ad effetti singolari, nel senso che essa vale soltanto per la specifica controversia che ne costituisce l’oggetto e non produce, quindi, alcun vincoli nei confronti di un altro giudice che si trovi a dover decidere la medesima controversia. È evidente come ciò possa facilmente determinare situazioni d’incertezza del diritto qualora: un giudice decida una determinata controversia disapplicando la norma “X”, in quanto ritenuta incostituzionale, ed applicando la norma “Y”; un altro giudice decida quella stessa controversia applicando, invece, la norma “X”, in quanto ritenuta conforme a Costituzione. Il rimedio a tale inconveniente risiede, nell’ordinamento nordamericano, nel principio dello stare decisis [2], secondo il quale le decisioni della Corte Suprema sono formalmente vincolanti nei confronti di tutti i giudici. Ritornando all’esempio di cui sopra, la parte soccombente per effetto dell’applicazione della norma “Y” potrà ricorrere in secondo grado e, se ancora soccombente, alla Corte Suprema, sostenendo che il giudice di primo grado ha erroneamente disapplicato la norma “X” poiché tale norma, a suo giudizio, non contrasta con la Costituzione. Qualora la Corte rigetti il ricorso e, confermando la disapplicazione della norma “X” in ragione della sua incostituzionalità, dichiari applicabile la norma “Y”, tale decisione sarà vincolante per tutti i giudici[3]: nessun giudice potrà più applicare la norma “X,” in quanto oramai definitivamente giudicata incostituzionale dalla Corte Suprema.

Due aspetti vanno sottolineati. Innanzitutto, il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi non ha, negli Stati Uniti, una propria autonomia processuale poiché esso costituisce soltanto un momento interno al giudizio di merito in tutti i gradi in cui quest’ultimo concretamente si svolge. Ciò vale, dunque, anche per l’intervento della Corte Suprema, che non compie uno specifico giudizio di legittimità costituzionale ma si limita a valutare la legittimità o l’illegittimità della norma ai fini della sua applicazione o disapplicazione rispetto ad una determinata fattispecie oggetto di una controversia. In secondo luogo, l’eventuale convincimento della Corte in ordine all’illegittimità costituzionale delle norma non comporta l’annullamento della norma stessa in quanto la Corte, anche in questo caso, non ha poteri diversi da quelli ordinari, poteri che sono finalizzati soltanto alla conferma o alla riforma della sentenza con la quale il giudice di merito ha deciso quella determinata controversia. La conferma dell’illegittimità costituzionale della norma significa, pertanto, conferma dell’obbligo di disapplicazione della norma stessa, obbligo di disapplicazione che, per il principio dello stare decisis [4], vincola per il futuro tutti i giudici[5].

Perciò, le norme ritenute incostituzionali dalla Corte Suprema non vengono annullate ma continuano formalmente ad esistere nell’ordinamento statunitense pur non potendo più essere applicate né dai giudici, né dalle autorità amministrative. Questo significa che è considerata nulla e senza alcun valore rispetto a quel particolare processo, ma senza che tale pronuncia significhi l’espulsione di detta norma dall’ordinamento. Si tratta, di leggi che possono definirsi come leggi esistenti ma non più vigenti.

Sugli effetti retroattivi della dichiarazione di incostituzionalità di una legge, infatti, è da rilevare che con lo scopo di evitare il caos e l’insicurezza giuridica, nei paesi in cui è stato stabilito il controllo diffuso, gli atti che sono stati posti in essere prima della dichiarazione di incostituzionalità, sono dichiarati validi, in altre parole, è rispettata l’autorità della cosa giudicata, fatta eccezione in materia penale, in cui non opera l’autorità della cosa giudicata a fronte di una condanna basata su di una legge che in seguito è dichiarata incostituzionale[6].

In questo ordine di idee, si può concludere che il modello statunitense è diffuso, incidentale e dichiarativo. Diffuso in quanto qualunque giudice è legittimato a svolgere il controllo di costituzionalità. Incidentale[7] poiché il controllo è svolto come incidente nell’ambito di un giudizio che ha oggetto diverso, rispetto al quale si presenta come un’eccezione processuale: si tratta di un controllo concreto, che avviene nel momento in cui la legge deve essere applicata a un caso della vita. Dichiarativo poiché la sentenza con la quale viene disapplicata una legge incostituzionale si limita a dichiarare la invalidità, ab origine, della legge in quanto incompatibile con la Costituzione, senza annullarla, facendo applicazione diretta della Costituzione: gli effetti della pronuncia sono retroattivi ex tunc e inter partes [8]. Ne deriva un sistema di giustizia costituzionale incentrato sulla tutela dei diritti soggettivi, rispetto alla quale il controllo sulla legge avviene per incidens, in procedimenti giudiziari che coinvolgono concretamente i diritti delle parti[9] e nei quali le ragioni del legislatore non trovano alcuno spazio di rappresentazione.

NOTE:

[1]Cfr. M. CAPPELLETTI, El Control Judicial de la Constitucionalidad de las Leyes en el Derecho Comparado, cit., pp. 37 ss.

[2]Sul principio del stare decisis, v. P. CARETTI, U. DE SIERVO, Istituzioni di Diritto Pubblico, cit., pp. 14 ss; MATTEI, Stare decisis. Il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d’America, Milano, 1988; GORLA, Giurisprudenza, Enciclopedia, XIX, pp. 489 ss; MARINELLI, Precedente giudiziario ivi, Aggiornamento, VI, 871 ss; GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto, op. cit., 140 ss; A. PIZZORUSSO, Problemi metodologici in tema di studio delle fonti del diritto, in Scritti in memoria di L. Paladin, III, Napoli, 2004, 1687 ss; F. PALERMO, La produzione giuridica e i sistemi delle fonti, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI, Diritto costituzionale comparato, cit., pp. 829 ss.

[3]V. M. CAPPELLETTI, El Control Judicial de la Constitucionalidad de las Leyes en el Derecho Comparado, cit., p. 41.

[4]Il principio dello stare decisis, ovvero, il principio anglosassone dell’obbligatorietà dei precedenti giurisprudenziali, non esiste nei sistemi giuridici dal civil law. – Sul continente europeo si rifiuta l’elemento caratteristico del modello statunitense, in altre parole il suo carattere diffuso –. Nonostante ciò, in alcuni sistemi del civil law, è stato impiantato il controllo diffuso, grazie all’introduzione dei meccanismi che consentono l’analisi forzata dei precedenti giurisprudenziali, ad esempio, il caso messicano che è provvisto dell’obbligatorietà dell’osservanza della giurisprudenza della Corte Suprema di giustizia federale. L’applicazione del principio dello stare decisis finisce per dare alle pronunce di incostituzionalità efficacia erga omnes, poiché se una legge è disapplicata dalla Corte Suprema Federale, tutti gli altri tribunali sono obbligati a non applicarla, perciò, siffatta disapplicazione della legge finisce per essere un vero e proprio annullamento della norma.

[5]Uno dei maggiori limiti di tale sistema, può osservarsi nell’incertezza che si produce nel caso dei contrasti giurisprudenziali relativi alla soluzione degli eventuali dubbi di costituzionalità sulle leggi. Per questo motivo, si comprende perché il modello americano ha avuto diffusione specialmente nei sistemi giuridici appartenenti alla tradizione anglosassone, come ad esempio il Canada, l’Australia, l’India, ecc. In quegli ordinamenti, in effetti, il rischio di contrasti giurisprudenziali, è circoscritto, dalla regola dello stare decisis, in altre parole, dal vincolo gravante sui giudici di rispettare il precedente giudiziario, formato da loro stessi o da un giudice di grado superiore. Per questi presupposti, si tratta di un modello difficilmente mutuabile nei sistemi giuridici del civil law, nei quali il precedente giurisprudenziale non ha carattere vincolante. Al riguardo, v. A. REPOSO, L. PEGORARO, Fonti del Diritto, Sezione I: I modi contemporanei di produzione del diritto, in Diritto Costituzionale Italiano e Comparato, cit., pp. 172 ss; F. S. MARINI, Appunti di Giustizia Costituzionale, cit., pp. 16 ss.

[6]A questo proposito, v. A. REPOSO, L. PEGORARO, Fonti del Diritto, Sezione I: I modi contemporanei di produzione del diritto, en Diritto Costituzionale Italiano e Comparato, cit., pp. 168 ss.

[7]Inoltre, il dovere giudiziario che hanno tutti i tribunali americani di disapplicare le leggi che valutino incostituzionali, implica che tale compito possa unicamente eseguirsi incidenter tantum in un processo del quale il giudice sta già conoscendo, e in cui la costituzionalità della legge non è né l’oggetto né la materia principale di tale processo. Il controllo diffuso si attua via incidentale, per questo l’esame di costituzionalità delle leggi, non può essere realizzato dagli organi giudiziari in modo diretto o in via principale, quindi, non si può eseguire il controllo di costituzionalità delle leggi tramite un processo costituzionale specifico e autonomo derivato del fatto che non c’è un’azione speciale ad hoc. Invero, affinché si possa attuare il controllo diffuso, si richiede l’esistenza di un processo dinanzi ad un Tribunale, in cui non interessa la materia del contendere, bensì che in tale processo si esamini la costituzionalità di una legge, la cui applicazione o meno sia valutata da un giudice come rilevante per l’esito del giudizio. Inoltre, CALAMANDREI, aggiungeva a queste tre alternative una quarta – tra suindicato generale o speciale – secondo che l’accertamento della illegittimità porti ad invalidare la legge erga omnes ed a farle perdere per sempre la sua efficacia normativa generale ed astratta, ovvero con effetti limitati alla sola specie decisa. Può tuttavia ritenersi che l’efficacia che Calamandrei chiamò speciale sia quella normalmente propria del sindacato incidentale, salvo che una esplicita disposizione (o l’effetto di precedente) aggiunga ad essa conseguenze ulteriori, mentre quella che egli chiamò efficacia generale sia quella normalmente propria del sindacato principale (il quale, peraltro, può dirigersi anche nei confronti di una parte soltanto di un testo normativo, variamente circoscritto, quando il ricorrente possa così delimitare la sua impugnazione). V. L’illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile, Padova, 1950, p.5.

[8]V. al riguardo, D’AMICO, Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni d’incostituzionalità, Milano, 1993; POLITI, Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, Padova, 1997; RUOTOLO, La dimensione temporale dell’invalidità della legge, Padova, 2000.

[9]Su questo argomento v. A. R. BREWER CARÍAS, La jurisdicción constitucional en América Latina, en La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica, cit., pp. 129 ss; CARNEVALE, “Irrilevanza di fatto e sopravvenuta” e valutazione giudiziale della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale in Giu. Cost., 1984, pp. 2387 ss.

 

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