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IL SISTEMA DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE (LA SCELTA DEL MODELLO COSTITUZIONALE, IL CASO ITALIANO E MESSICANO): YULHMA V. BALDERAS ORTIZ.

IL SISTEMA DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE (LA SCELTA DEL MODELLO COSTITUZIONALE, IL CASO ITALIANO E MESSICANO)

di Avv. Yulhma V. Balderas Ortiz
Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Il grande successo della giustizia costituzionale nell’esperienza italiana e in quella messicana, testimoniato sia dalla sua progressiva e continua diffusione che dai giudizi, solitamente assai positivi[1], che vengono dati sulle singole esperienze, non vuol dire che questo processo sia avvenuto in modo indolore, infatti, nonostante l’opzione ormai quasi universale in favore di costituzioni rigide, evidente è la difficoltà ad ammettere l’esistenza di una sfera di giustizia svincolata da quella della politica.

Diversi sono i sintomi della permanente tensione tra giustizia costituzionale e democrazia: si va dalle dichiarazioni di esponenti delle maggioranze politiche che si ribellano alle decisioni delle Corti; ai tentativi di incidere surrettiziamente sulla composizione delle Corti per acquisirne il controllo; a proposte di riforma del sistema di giustizia costituzionale; alla disapplicazione delle decisioni sgradite da parte delle maggioranze politiche, attraverso la riapprovazione di leggi dichiarate incostituzionali; ed anche all’inerzia nel dar esecuzione alle rispettive sentenze.

Numerosi sono anche i tentativi di trovare forme di convivenza tra le due sfere, quella della giustizia costituzionale e quella della politica. La dottrina, per parte sua, ha fin dall’inizio elaborato teorie che giustificano la presenza della giustizia costituzionale nelle democrazie: si va dalla concezione kelseniana della democrazia come compromesso, in cui le corti svolgono una funzione antimaggioritaria, a quella della democrazia deliberativa e procedurale habermasiana, nel cui ambito le corti si legittimano attraverso il loro dialogo continuo con il legislatore e l’apertura di uno spazio pubblico di dibattito[2].

Molteplici sono poi le soluzioni normative che offre il diritto comparato. La più evidente è proprio l’opzione per sistemi accentrati di giustizia costituzionale, caratterizzati dall’esistenza di un giudice speciale incaricato di controllare la costituzionalità delle leggi. La specialità dei giudici costituzionali è in primo luogo da rintracciare nella loro composizione, nella quale intervengono, in misura più o meno accentuata, soggetti politici: la scelta per sistemi accentrati di giustizia costituzionale, basati su organi esterni al potere giudiziario è volta a cercare un compromesso tra esigenze del diritto costituzionale ed esigenze della politica.

L’ampiezza delle competenze di questi giudici speciali nei diversi ordinamenti ci parla della difficoltà, più o meno aspra, e della necessità, più o meno impellente, di trovare il compromesso: a sistemi ove il giudice costituzionale speciale è tale soprattutto per l’oggetto del suo giudizio, si contrappongono sistemi nei quali il giudice costituzionale speciale è tale per parametro, nel senso che è chiamato a pronunciarsi non solo sulle leggi, ma su qualsiasi atto, purché si faccia questione di violazione della Costituzione, da chiunque provenga, volendosi così sottrarre per intero la Costituzione dalle mani dei giudici comuni.

Altre soluzioni normative indicative della difficile legittimazione della giustizia costituzionale attengono alla introduzione di strumenti che consentono al potere politico di superare le decisioni delle Corti: si va da ordinamenti in cui ciò può avvenire soltanto attraverso la revisione costituzionale a quelli nei quali le stesse costituzioni contengono, a questo fine, clausole di flessibilizzazione che permettono alla legge ordinaria di disattendere le pronunce dei tribunali costituzionali. In questi casi le decisioni delle Corti tendono ad apparire come messaggi al parlamento in forma giuridica.

Alla stessa matrice si possono ricondurre le previsioni normative, presenti in molti ordinamenti, che, distinguendo il momento dichiarativo dell’incostituzionalità da quello costitutivo, consentono alle Corti di posticipare gli effetti delle proprie sentenze per lasciare spazio all’intervento del legislatore. Perciò, sono le corti stesse, attraverso la propria giurisprudenza, ad aver sviluppato tecniche che ne accrescano la sopportabilità per il sistema politico. A questa esigenza possono ascriversi alcune tecniche di decisione che rendono misurabile il giudizio di ragionevolezza, come il bilanciamento, l’attenzione dimostrata per la motivazione delle sentenze e, in generale, per la trasparenza della motivazione, anche con l’uso di opinioni dissenzienti, il self-restraint giudiziario e la dottrina delle political questions, nonché la creazione di tipi di sentenze che circoscrivano l’impatto delle decisioni di incostituzionalità.

Come si evince, la legittimazione della giustizia costituzionale rappresenta una sfida di grandi dimensioni, nell’esperienza italiana[3] e in quella messicana[4] non è stata l’eccezione.

Invero, fin dalle rispettive Assemblee Costituenti, uno dei primi problemi che si è posto è stato quello della scelta tra il modello di giustizia costituzionale americano e quello europeo. I due modelli avevano in comune un elemento e si differenziavano tra loro a causa di tre variabili. L’elemento comune era dato dalla presenza di un impianto costituzionale rigido, dove la norma costituzionale si sovrappone a tutto il sistema delle fonti e dove la Corte opera a sostegno di questa rigidità. Gli elementi di diversificazione invece si riferivano all’organo giudicante, agli effetti delle sue pronunce e alle tecniche di ingresso al giudizio. Si può dunque dire che nel modello americano la giustizia costituzionale è prevalentemente collocata sul versante della giurisdizione, mentre nel modello austriaco la Corte Costituzionale si situa prevalentemente sul versante politico, tant’è che, in questo sistema, si parlava di tale organo come di un legislatore negativo[5].

Perciò, la scelta tra questi due modelli è stata molto sofferta. Il modello giurisdizionale incontrava le resistenze di chi temeva che un organo o un sistema di giustizia costituzionale con connotazioni giurisdizionali avrebbe dato troppo spazio al potere giudiziario. Si temeva cioè che un sistema di giustizia costituzionale potesse paralizzare le riforme che si attendevano dal potere legislativo. La scelta del modello politico suscitava, d’altro canto, perplessità collegate al rischio della nascita di un governo dei giudici sprovvisto di legittimazione democratica.

Questo primo problema relativo alla scelta tra i due modelli è stato risolto tanto in Italia come in Messico, attraverso un compromesso sostanziale. Sebbene, rimane ancora vivo in entrambi i Paesi, il quesito della legittimazione della giustizia costituzionale.

NOTE:

[1]V. sul caso italiano alcune delle sentenze rilevanti, della Corte costituzionale: 1146/1988, del 29 dicembre; 1/1956, del 14 giugno ; 16/1978, del 7 febbraio; 106/2002, del 12 aprile; 508/2000, del 20 novembre; 189/1987, del 25 maggio; 347/1988, del 26 settembre; 53/1958, del 14 luglio; 422/1995, del 12 settembre; 172/1999, del 18 maggio; 49/1971, del 16 marzo; 161/1985, del 23 maggio; 13/1994, del 3 febbraio;  8/1996, del 18 gennaio; 126/1968, del 19 dicembre; 15/1996, del 29 gennaio; 27/1975, del 18 febbraio; 118/1996, del 18 aprile; 361/1998, del 2 novembre; 223/1996, del 27 giugno; 164/1985, del 23 maggio; 438/1995, del 29 dicembre; 15/1982, del 1 febbraio; 496/2000, del 4 novembre; 225/1999; 233/1998, del 3 marzo; 383/1998, del 27 novembre; 9/1959; 364/1988, del 24 marzo; 360/1996; 170/1984, del 8 giugno; 349/2007, del 24 ottobre; 289/1998, del 18 luglio; 200/2006, del 18 maggio; 7/1996, del 18 gennaio; 303/2003, del 1 ottobre; 380/2003, del 30 dicembre; 13/1960, del 23 marzo; 185/1998, del 26 maggio. In www.cortecostituzionale.it.V. sul caso messicano alcune delle sentenze rilevanti, della Corte Suprema: Atti del Tribunale Plenum, Secondo Periodo, 176-39, novembre 1917; Amparo 7/19, del 10 maggio 1922; R. Amparo 114/23, del 25 ottobre 1923; Amparo D. 2434/22, del 14 marzo/1 aprile 1925; R. Amparo 2877/22, del 27 febbraio 1926; R. Amparo 1986/27, del 17 novembre 1927; Amparo D. 4306/28, del 6 febbraio 1929; Controversia costituzionale 2/32, del 17 ottobre 1932; R. Amparo 4220/31, del 20 febbraio 1933; R. Amparo 1754/33, del 31 ottobre 1933; Amparo D. 2/38, del 1 marzo 1938; R. Amparo 692/18, del 10 maggio 1938; Amparo D. 4343/28, del 22 settembre 1939; Controversia costituzionale 3/41, del 28 gennaio 1941; Giudizio ordinario federale 5/34, del 19 gennaio 1943; R. Amparo 8756/41, del 19 febbraio 1943; R. Amparo 7991/42; del 16 febbraio 1943; R. Amparo 2114/45, del 19 giugno 1946; Giudizio di “inconformidad” 2/47, del 19 marzo 1947; R. Amparo 1371/48, del 13 ottobre 1949; Giudizio ordinario federale 9/51, del 21 settembre 1954; Amparo D. 2343/55, del 27 gennaio 1956; Amparo D. 3361/55, del 1 febbraio 1956; Amparo D. 5633/54, del 22 ottobre 1956; Amparo D. 1793/56, del 8 agosto 1957; Amparo D. 4341/56, del 7 agosto 1957; Amparo D. 3287/57, del 23 aprile 1958; Amparo D. 441/57, del 27 ottobre 1958; R. Amparo 6580/57, del 12 marzo 1958; Amparo D. 2835/60, del 16 febbraio 1961; Amparo D. 85/60, del 5 gennaio 1962; R. Amparo 1509/59, del 7 febbraio 1963; Amparo D. 6160/62, del 12 giugno 1964; Amparo D. 9511/64, del 17 marzo 1966; Amparo D. 5470/64, del 6 giugno 1966; Amparo D. 2258/66, del 5 giugno 1967; Amparo D. 9490/66, del 5 settembre 1967; Amparo D. 4544/60, del 8 settembre 1967; R. Amparo 4545/67, del 9 agosto 1968; Amparo D. 7146/66, del 3 aprile 1969; Amparo D. 2195/66, del 10 ottobre 1969; R. Amparo 3125/60, del 26 febbraio 1970; R. Amparo 3482/69, del 21 luglio de 1970; R. Amparo 3523/55, del 18 agosto 1970; R. Amparo 4152/50, del 14 gennaio 1971; Amparo D. 534/73, del 11 luglio 1973; R. Amparo 918/72, del 12 febbraio 1974; R. Amparo 3451/54, del 18 aprile 1974; R. Amparo 6046/58, del 23 luglio 1974; R. Amparo 8504/62, del 28 giugno 1977; Amparo D. 4300/78, del 21 settembre 1979; R. Amparo 7791/79, del 12 febbraio 1981; R. Amparo 8050/82, del 16 giugno 1983; R. Amparo 4079/83, del 4 settembre 1984; R. Amparo 2721/83, del 15 gennaio 1985; R. Amparo 5623/84, del 16 aprile 1985; Giudizio ordinario civile 4/62, 3 settembre 1985; R. Amparo 5667/85, del 19 agosto 1986; R. Amparo 3063/85, del 7 luglio 1987; R. Amparo 5573/85, del 31 maggio 1989; Consulta 2/89, del 8 giugno 1989; R. Amparo 1575/93, del 14 agosto 1995; Azione di incostituzionalità 1/96, del 5 marzo 1996; R. Amparo 2239/96, del 5 marzo 1997; R. Amparo 205/96, del 28 agosto 1997; Azione di incostituzionalità 1/98, del 20 ottobre 1998; R. Amparo 2425/97, del 27 novembre 1998; Controversia costituzionale 31/97, del 9 agosto 1999; R. Amparo 2352/97, del 6 marzo 2000; R. Amparo 3008/98, del 7 marzo 2000; R. Amparo 270/2000, del 24 maggio 2000; Controversia costituzionale 26/99, del 24 agosto 2000; Consulta 698/2000-PL, del 25 settembre 2000; R. Amparo 2/2000, del 11 ottobre 2000; R. Amparo 696/98, del 11 ottobre 2000; Controversia costituzionale 6/97, del 1 febbraio 2001; Azione di incostituzionalità 9/2001, del 8 marzo 2001; Amparo D. R. 1124/2000, del 17 aprile 2001; Amparo D. R. 600/99, del 17 aprile 2001; Amparo D. R. 79/2000, del 27 aprile 2001; Azione di incostituzionalità 13/2000, del 7 maggio 2001; R. Amparo 1615/99, del 30 maggio 2001; Controversia costituzionale 18/97, del 4 giugno 2001; Controversia costituzionale 9/2000; del 18 giugno 2001; R. Revisione Amministrativa 13/2001; del 3 luglio 2001; Amparo D. R. 720/2001, del 8 agosto 2001; Controversia costituzionale 5/2001, del 4 dicembre 2001; Amparo D. R. 949/2001, del 23 ottobre 2001; Azione di incostituzionalità 10/2000, del 29-30 gennaio 2002; R. Amparo 968/99, del 30 gennaio 2002; Reclamazione 619/2001, derivata Azione di incostituzionalità 34/2001, del 25 febbraio 2002; Incidente sull’inadempimento della sentenza 493/2001, del 28 febbraio 2002; Controversia costituzionale 22/2001, del 25 aprile 2002; Controversia costituzionale 32/2002, del 12 luglio 2002; Controversia costituzionale 16/2000, del 9 maggio 2002; R. Amparo 317/2001, del 30 agosto 2002; Controversia costituzionale 82/2001, del 6 settembre 2002; Azione di incostituzionalità 16/2002, del 7 ottobre 2002; Azione di incostituzionalità 33/2002 e 34/2002, del 18 febbraio 2003; Controversia costituzionale 11/2002, del 4 marzo 2003; Controversia costituzionale 326/2001, del 22 aprile 2003; Consulta 7/2001, del 8 aprile 2003; Azione di incostituzionalità 36/2001, del 22 aprile 2003; R. Amparo 140/2002, del 10 giugno 2003; Controversia costituzionale 327/2001, del 8 luglio 2003; Controversia costituzionale 325/2001, del 8 luglio 2003; Controversia costituzionale 51/2002, del 8 luglio 2003; Controversia costituzionale 2/2003, del 19 agosto 2003; R. Amparo 474/2001, del 26 agosto 2003; R. Amparo 3488/98, del 26 agosto 2003; Amparo D. R. 940/2003, del 19 settembre 2003; R. Amparo 315/ 2003, del 28 ottobre 2003; Amparo D. R.  537/2002, del 14 ottobre 2003; Incidente sull’inadempimento della sentenza 60/2003, del 4 novembre 2003; R. Q. derivato dell’incidente di sospensione della controversia costituzionale 29/2003, del 11 novembre 2003; R. Amparo 2346/2003, del 21 gennaio 2004; R. Amparo 2549/2003, del 4 febbraio 2004; Controversia costituzionale 5/2004, del 8 giugno 2004; Controversia costituzionale 35/2000, del 22 giugno 2004. In www.scjn.gob.mx.

[2]V. H. KELSEN, La garanzia giurisdizionale della Costituzione, cit., pp. 171 ss; J. HABERMAS, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia. Milano, Guerini e associati, 1996, 285 ss.

[3]Riguardo al processo storico che condusse nell’Assemblea costituente alla definizione del sistema di giustizia costituzionale italiano ― Commissione Forti ― v. F. BONINI, Storia della Corte costituzionale, Prima Edizione, La Nuova Italia Scientifica (NIS), Roma, 1996, pp. 15 ss.

[4]Sul processo storico che condusse nell’Assemblea costituente alla definizione del sistema di giustizia costituzionale messicano, v. A. CARRILLO FLORES, Reflexiones con motivo del Sesquicentenario de la Suprema Corte de Justicia, La Constitución, la Suprema Corte y los derechos humanos, Miguel Ángel Porrúa, Messico, 1981; A. CARRILLO FLORES, La Suprema Corte de Justicia Mexicana y la Suprema Corte norteamericana. Orígenes semejantes, caminos diferentes, La Suprema Corte de Justicia y el pensamiento jurídico, Poder Judicial de la Federación, Messico, 1985.

[5]V. E. CHELI, Il giudice delle leggi. La Corte costituzionale nella dinamica dei poteri: una nuova edizione aggiornata, cit., pp. 30 ss.

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