CARATTERI GENERALI DELL’IMPUGNAZIONE IN VIA PRINCIPALE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO, I VIZI DENUNCIABILI: YULHMA V. BALDERAS ORTIZ.
CARATTERI GENERALI DELL’IMPUGNAZIONE IN VIA PRINCIPALE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO: I VIZI DENUNCIABILI
di Avv. Yulhma V. Balderas Ortiz
Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Per quanto riguarda i vizi denunciabili[1] in sede di impugnazione da parte dello Stato e della Regione, la “simmetria” nella posizione processuale delle parti è sopravvissuta alla riforma del 2001.
Infatti, la Consulta sull’argomento, dopo qualche apparente apertura nella sentenza n. 282/2002, ha confermato l’orientamento tradizionale nelle sentenze nn. 274 e 312/2003.
Alla base dell’orientamento della Corte vi sono le seguenti disposizioni l’articolo 2, comma 1, della Legge Costituzionale n. 1/1948, conferisce allo Stato il potere di impugnare le leggi regionali per illegittimità costituzionale tout court e non solo per incompetenza. Peraltro tale differenza di regime è giustificata dal nuovo articolo 127 della Costituzione.
In base all’articolo 127, comma 2, della Costituzione mentre alle Regioni è stato conferito il potere di impugnare solo le leggi statali che ledano la propria sfera di competenza. Lo Stato può ricorrere contro ogni legge regionale che “ecceda la competenza della Regione”.
Una siffatta “eccedenza”, è riscontrabile in qualsiasi ipotesi in cui siano state violate norme costituzionali, atteso il vincolo di conformità alla Costituzione cui le Regioni sono tenute nell’esercizio del proprio compito legislativo[2].
Sull’argomento, la Consulta ha chiarito nella sentenza n. 274/2003, che la modifica del titolo V, pur ispirate a un approccio di tipo paritario, non ha condotto ad “una totale equiparazione degli enti”. Questo perché: 1) l’articolo 5 della Costituzione, conferisce allo Stato una posizione particolare nell’attuazione del principio di unità e indivisibilità della Repubblica; 2) l’articolo 117, comma 1, della Costituzione conferisce allo Stato la garanzia del rispetto degli obblighi internazionali e comunitari; 3) l’articolo 120, comma 2, della Costituzione conferisce allo Stato le esigenze di “unità giuridica ed economica dell’ordinamento”.
Peraltro non dovrebbero esserci dubbi[3] anche sulla “generalità” della legittimazione dello Stato a sollevare “la questione di legittimità costituzionale sugli Statuti Regionali” e, in via speculare, sui limiti (la sola invasione di competenza), a cui sono sottoposte le Regioni nell’impugnare leggi di altre Regioni ritenute lesive delle proprie attribuzioni.
In sintesi: 1) lo Stato ha legittimazione a ricorrere sempre che sia richiamata la violazione della Carta Costituzionale; 2) le Regioni avranno tale legittimazione sempre che dimostrino la sussistenza di uno specifico interesse a ricorrere, ovvero che dimostrino che la legge statale lede le loro competenze. Sull’argomento, è da notare che successivamente al riconoscimento del ruolo degli enti locali nell’organizzazione regionale con l’istituzione del Consiglio delle autonomie locali, la Consulta nella sentenza n. 196/2004, ha ritenuto ammissibile un ricorso regionale indirizzato a tutelare la sfera di competenze degli enti minori rispetto di una legge statale lesiva di tali attribuzioni.
In questa prospettiva, si può concludere che l’idoneità alla lesione delle attribuzioni da parte dell’atto dello Stato presuppone la sua efficacia, per cui risulta inammissibile il ricorso avente ad oggetto una legge i cui effetti siano sospensivamente condizionati[4].
NOTE:
[1]V. E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia Costituzionale, cit., pp. 171 ss.
[2]V. articolo 117, comma 1, della Costituzione.
[3]Cfr. F. S. MARINI, G. GUZZETTA, Diritto Pubblico Italiano ed Europeo, cit., pp. 552 ss.
[4]Ad esempio, all’entrata in vigore di un regolamento di delegificazione, specialmente la sentenza n. 197/2003, o al deposito dello strumento di ratifica, relativamente alle leggi di esecuzione dei trattati internazionali, specificamente l’ordinanza n. 282/1983.