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IL GIUDIZIO SUI REATI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA: FATTISPECIE DI RESPONSABILITÀ PENALE: YULHMA V. BALDERAS ORTIZ.

IL GIUDIZIO SUI REATI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA: FATTISPECIE DI RESPONSABILITÀ PENALE

di Avv. Yulhma V. Balderas Ortiz
Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Come ho già detto le uniche ipotesi di responsabilità penale costituzionale del Capo dello Stato per fatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni, sono quelle relative all’alto tradimento[1] e all’attentato alla Costituzione[2].

Tali formule sono state interpretate in senso restrittivo[3], per tali motivi non qualsiasi violazione della Costituzione può integrare le ipotesi criminose in questione, ma solo quei fatti anticostituzionali caratterizzati dal c.d. “dolo specifico[4]”, che possono consistere in atti di sovversione dell’ordine costituzionale[5].

La indeterminazione relativa alle due figurae criminis, significa che in pratica è rimesso all’organo che esercita l’accusa (il Parlamento) e a quello che giudica (la Corte costituzionale), specificare quali siano gli elementi costitutivi del reato. Tale abnorme situazione si estende a tutti quei soggetti che possono essere anche estranei ai rapporti fra organi costituzionali, e possono essere coinvolti nel procedimento, in quanto abbiano concorso al compimento dei reati di cui all’articolo 90 della Costituzione[6].

NOTE: 

[1]I reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento sembrano rispettivamente riferirsi all’attività interna ed internazionale del Capo dello Stato. Dubbio è se si tratti di reati propri (ossia, che possono essere compiuti solo da questi) e connotati, in deroga all’articolo 25 della Costituzione, da una scarsa descrittività e tassatività della fattispecie e da un alto tasso di politicità; ovvero se i reati costituzionalmente previsti corrispondano ad ipotesi delittuose già presenti nella legislazione, e precisamente nell’articolo 283 c.p. (come modificato dall’articolo 2, l. n. 1317/1947), che sanziona il reato di “attentato contro la Costituzione dello Stato”, e nell’articolo 77 c.p. militare di pace, il quale sanziona il reato di “alto tradimento”. Si potrebbe obiettare che quest’ultima norma è applicabile esclusivamente ai militari ed il Presidente della Repubblica non è tale, anche se ha il comando delle forze armate. È stato, parimenti, evidenziato che esistono a livello legislativo anche altre ipotesi delittuose riconducibili alle fattispecie previste dall’articolo 90 Costituzionale. La questione, tuttavia, non ha trovato e, prevedibilmente, non troverà alcuna risposta nella giurisprudenza costituzionale, in quanto certamente si tratta di “eventualità quasi impossibili da verificarsi”. Così F.S. MARINI, Appunti di giustizia costituzionale, cit., p. 132.

[2]V. l’articolo 90, primo comma, della Costituzione in M. SICLARI, Norme relativi ai giudizi di competenza della Corte Costituzionale, Testi Normativi n. III, Collana diretta da Massimo Siclari, cit., pp. 12 ss.

[3]V. R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, cit., p. 465.

[4]Ovvero quel dolo che si ha quando si è consapevoli di arrecare danno.

[5]Ad esempio potrebbe essere quello dello spionaggio politico o militare.

[6]V. G. VERGOTTINI, Diritto Costituzionale, Sesta Edizione, CEDAM, 2008. pp. 686 ss.

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